Sentenza del 12/10/2022 n. 4419 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Società a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento tributario fondato sulla presunzione che, in presenza di una compagine sociale ristretta, i maggiori ricavi/utile della società siano stati di fatto distribuiti ai soci come utili occulti; il contribuente contestava l'accertamento sostenendo che i maggiori ricavi non erano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti
La decisione
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che sussiste una presunzione semplice di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria; tale presunzione è rimborsabile (rebuttable) con la prova contraria gravante sul contribuente, consistente nella dimostrazione che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti. È stato altresì affermato che non sussiste violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto).
Norme richiamate
Cass. n. 4695/2002
Conferma della presunzione semplice di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria e dell'onere probatorio a carico del contribuente
Cass. n. 7174/2002
Ribadita la presunzione e la necessità della prova contraria da parte del socio/contribuente
Cass. n. 16885/2003
Conferma della rilevanza fiscale della compagine ristretta ai fini della presunzione di distribuzione
Cass. n. 20078/2005
Sottolinea l'onere probatorio del contribuente circa l'effettivo reinvestimento o accantonamento degli utili
Cass. n. 25688/2006
Ulteriore conferma giurisprudenziale della presunzione semplice e della sua natura rimborsabile
Cass. n. 21415/2007
Affermata la possibilità di valutare la sussistenza di utili occulti sulla base della compagine sociale ristretta
Cass. n. 5035/2014
Conferma dell'orientamento consolidato e applicazione della presunzione in sede di accertamento
Cass. n. 33896/2008
Esclude la violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) nell'applicazione della presunzione di distribuzione
Cass. n. 1906/2008
Ribadisce l'ammissibilità della presunzione semplice e la regolarità del meccanismo probatorio adottato dall'Amministrazione finanziaria
Massime di principio
- La presenza di una compagine societaria a ristretta base azionaria genera una presunzione semplice che i maggiori utili siano stati distribuiti ai soci come utili occulti
- Tale presunzione è rimborsabile: il contribuente deve fornire la prova che gli utili sono stati accantonati, trattenuti nella società o reinvestiti e non distribuiti
- L'onere della prova grava sul contribuente che contesta l'accertamento; la prova può consistere in documentazione contabile, delibere di reinvestimento o evidenze di accantonamenti
- L'applicazione di questa presunzione non contravviene al divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) secondo la giurisprudenza della Cassazione
- In pratica, in situazioni analoghe l'Amministrazione può legittimamente assumere la distribuzione di utili occulti e il contribuente deve tempestivamente e documentatamente dimostrare il contrario
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