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Sentenza

Sentenza del 12/10/2022 n. 4419 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Società a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento tributario fondato sulla presunzione che, in presenza di una compagine sociale ristretta, i maggiori ricavi/utile della società siano stati di fatto distribuiti ai soci come utili occulti; il contribuente contestava l'accertamento sostenendo che i maggiori ricavi non erano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti

La decisione

La giurisprudenza di legittimità ha confermato che sussiste una presunzione semplice di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria; tale presunzione è rimborsabile (rebuttable) con la prova contraria gravante sul contribuente, consistente nella dimostrazione che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti. È stato altresì affermato che non sussiste violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto).

Norme richiamate

  • Cass. n. 4695/2002

    Conferma della presunzione semplice di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria e dell'onere probatorio a carico del contribuente

  • Cass. n. 7174/2002

    Ribadita la presunzione e la necessità della prova contraria da parte del socio/contribuente

  • Cass. n. 16885/2003

    Conferma della rilevanza fiscale della compagine ristretta ai fini della presunzione di distribuzione

  • Cass. n. 20078/2005

    Sottolinea l'onere probatorio del contribuente circa l'effettivo reinvestimento o accantonamento degli utili

  • Cass. n. 25688/2006

    Ulteriore conferma giurisprudenziale della presunzione semplice e della sua natura rimborsabile

  • Cass. n. 21415/2007

    Affermata la possibilità di valutare la sussistenza di utili occulti sulla base della compagine sociale ristretta

  • Cass. n. 5035/2014

    Conferma dell'orientamento consolidato e applicazione della presunzione in sede di accertamento

  • Cass. n. 33896/2008

    Esclude la violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) nell'applicazione della presunzione di distribuzione

  • Cass. n. 1906/2008

    Ribadisce l'ammissibilità della presunzione semplice e la regolarità del meccanismo probatorio adottato dall'Amministrazione finanziaria

Massime di principio

  • La presenza di una compagine societaria a ristretta base azionaria genera una presunzione semplice che i maggiori utili siano stati distribuiti ai soci come utili occulti
  • Tale presunzione è rimborsabile: il contribuente deve fornire la prova che gli utili sono stati accantonati, trattenuti nella società o reinvestiti e non distribuiti
  • L'onere della prova grava sul contribuente che contesta l'accertamento; la prova può consistere in documentazione contabile, delibere di reinvestimento o evidenze di accantonamenti
  • L'applicazione di questa presunzione non contravviene al divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) secondo la giurisprudenza della Cassazione
  • In pratica, in situazioni analoghe l'Amministrazione può legittimamente assumere la distribuzione di utili occulti e il contribuente deve tempestivamente e documentatamente dimostrare il contrario

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