Sentenza n. 2465/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 5974/2025, emessa in data 27/08/2025 dalla 1^ sezione del TAR Campania - Napoli, in esito al procedimento R.G. 2224/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5974/2025, nella parte relativa al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 5974/2025, con la quale il TAR aveva condannato il Comune di San Marco Evangelista al pagamento di euro 1.500,00 per spese di giudizio e al rimborso dell'intero contributo unificato, con attribuzione all'avvocato anticipatario. Ha domandato il pagamento della complessiva somma di euro 2.143,68, oltre alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. La sentenza originaria era stata notificata al Comune il 27 agosto 2025; era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, senza che l'amministrazione desse esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha inoltre prodotto la prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito la prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la sussistenza del giudicato, la notificazione della sentenza all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni e la persistente inerzia del Comune. Ha ordinato al Comune di San Marco Evangelista di eseguire la sentenza n. 5974/2025 e di pagare al ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, le somme liquidate a titolo di spese processuali e il contributo unificato effettivamente versato. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure fino al pagamento effettuato dal commissario ad acta. La nomina del commissario è stata riservata a un'eventuale successiva istanza, in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato, se effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Prevede il termine per l'adempimento spontaneo delle amministrazioni alle pronunce giudiziali di condanna pecuniaria, decorso il quale è configurabile l'inadempimento rilevante ai fini dell'ottemperanza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
ulteriore somma di danaro
La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria dell'amministrazione, la notificazione della sentenza e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di accertare l'inadempimento dell'ente pubblico e di ordinare l'esecuzione del giudicato.
- Quando il creditore del giudicato dimostra il titolo e allega l'inadempimento, spetta all'amministrazione, secondo il principio di vicinanza della prova, dimostrare l'avvenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può imporre, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora decorrente dal termine assegnato per l'adempimento della sentenza di ottemperanza e protratta fino al pagamento spontaneo o all'adempimento effettuato dal commissario ad acta.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità può quindi essere calcolata fino alla data dell'adempimento dell'amministrazione o, in alternativa, fino a quello compiuto dal commissario.
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