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Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura di gara identificata dal CIG B4BE1340F1, impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura di gara, proponendo successivamente plurimi motivi aggiunti. Nel corso del giudizio ha chiesto l'acquisizione, a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, della documentazione relativa a un'altra società concorrente. Tale documentazione era stata oggetto di una precedente istanza di accesso, riscontrata negativamente dall'ADER. Nei motivi aggiunti la ricorrente aveva dichiarato che avrebbe proposto separato ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il diniego di accesso, precisando che l'Agenzia delle Entrate non era parte del giudizio principale. L'istanza istruttoria mirava quindi a ottenere, mediante acquisizione giudiziale nel contenzioso sulla gara, documenti già negati dall'amministrazione competente senza che quest'ultima fosse stata ritualmente coinvolta nel contraddittorio.

La decisione

Il Presidente del TAR ha respinto l'istanza di acquisizione documentale del 21 gennaio 2026. Ha ritenuto che l'incombente fosse diretto a ottenere la documentazione relativa alla società concorrente già richiesta mediante accesso e negata dall'ADER. Il diniego non può essere superato attraverso un'istruttoria presidenziale svolta nel giudizio principale, in assenza del necessario contraddittorio con l'amministrazione che lo ha adottato e senza utilizzare gli specifici rimedi giurisdizionali previsti per la tutela contro il diniego di accesso, tra cui il ricorso ex art. 116 c.p.a. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione degli atti di gara. Disposta la comunicazione alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Con separato atto parte ricorrente proporrà ricorso ex art. 116 cpa relativamente al diniego opposto da AdE

    Il diniego di accesso deve essere contestato mediante l'apposito rimedio giurisdizionale, non potendo essere eluso attraverso una richiesta istruttoria formulata in un diverso giudizio e priva del contraddittorio con l'amministrazione che ha negato l'accesso.

Massime di principio

  • Il diniego di accesso documentale adottato da un'amministrazione non può essere superato mediante un'istanza istruttoria proposta in un diverso giudizio, quando l'istanza mira sostanzialmente a ottenere gli stessi documenti negati.
  • La tutela contro il diniego di accesso deve essere esercitata mediante gli specifici rimedi processuali previsti dall'ordinamento, con instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione che ha adottato il diniego.
  • L'acquisizione officiosa o istruttoria di documenti non può trasformarsi in uno strumento elusivo del provvedimento di diniego dell'accesso né sostituire il giudizio autonomo previsto per contestarlo.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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