Sentenza n. 319/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'accertamento del silenzio-inadempimento del Comune di Ortona sulla propria istanza del 14 novembre 2025, di assegnazione di alloggio ERP in sanatoria, previa disapplicazione del decreto del 7 dicembre 2023 dell’ATER di Chieti di rilascio del suddetto alloggio, richiedendo la nomina di un commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di assegnazione in sanatoria di un alloggio ERP; richiesta connessa di disapplicazione del decreto di rilascio dell’alloggio
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Comune di Ortona sull’istanza del 14 novembre 2025, chiedendo l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio ERP occupato con la figlia e, previa disapplicazione, la rimozione degli effetti del decreto ATER del 7 dicembre 2023 di rilascio dell’immobile. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, degli artt. 2 e 36 della l.r. n. 96/1996, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento. Ha sostenuto l’esistenza dell’obbligo di provvedere e il possesso dei requisiti per l’assegnazione: occupazione pacifica dell’alloggio, cittadinanza italiana, residenza in Italia, assenza di condanne e di altro alloggio e reddito entro i limiti previsti. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto all’atto di rilascio, la genericità del ricorso e la pendenza del procedimento, in attesa del parere ATER. L’ATER ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla richiesta relativa al rilascio e il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando inoltre una morosità di € 6.923,21. Nel corso del giudizio l’ATER ha espresso parere favorevole all’assegnazione in sanatoria il 2 aprile 2026; è emerso anche che la ricorrente aveva chiesto la rateizzazione del debito relativo ai canoni locativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione amministrativa, la parte del ricorso diretta contro l’atto ATER del 7 dicembre 2023 di rilascio dell’alloggio. Secondo il giudice, tale atto era imposto direttamente dalla legge, senza intermediazione di una fase discrezionale dell’amministrazione, sicché la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha invece respinto l’eccezione di genericità, ritenendo il ricorso sufficientemente determinato quanto a causa petendi e petitum. Nel merito ha accolto l’azione avverso il silenzio, rilevando che il Comune non aveva fornito una risposta sostanziale all’istanza del 14 novembre 2025. Ha ordinato al Comune di provvedere sulla domanda entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, verificando anche l’esito dell’istanza di rateizzazione del debito per canoni locativi presso l’ATER. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un eventuale momento successivo. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può riservare la nomina di un commissario ad acta.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
art. 2 l. n. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dell’azione amministrativa.
art. 2 l.r. n. 96/1996
È richiamato tra le disposizioni regionali poste a fondamento della domanda di assegnazione in sanatoria dell’alloggio ERP.
art. 36 l.r. n. 96/1996
È richiamato tra le disposizioni regionali applicabili alla fattispecie di assegnazione in sanatoria dell’alloggio ERP.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando l’amministrazione, a fronte di un’istanza che impone l’esercizio di una funzione amministrativa, non fornisce una risposta sostanziale entro il termine procedimentale, anche se il procedimento risulta formalmente ancora in corso.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione competente di pronunciarsi entro un termine determinato, imponendole di esaminare anche gli elementi sopravvenuti rilevanti per la decisione, come l’esito di una richiesta di rateizzazione del debito.
- La controversia relativa a un atto di rilascio di un alloggio ERP appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’atto è imposto direttamente dalla legge e non presuppone l’intermediazione di una fase discrezionale dell’amministrazione.
- La genericità del ricorso non sussiste quando l’atto introduttivo consente di individuare con sufficiente determinatezza sia la causa petendi sia il petitum.
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