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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-653/22

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 novembre 2023. — J. P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo 42, paragrafo 1 - Obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa doganale - Dichiarazione inesatta del paese d’origine delle merci importate - Normativa nazionale che prevede un’ammenda pari al 50% della perdita di entrate derivanti dai dazi doganali - Principio di proporzionalità. — Causa C-653/22

Giurisprudenza europea62022CJ0653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con il principio di proporzionalità di una sanzione doganale ungherese pari al 50% della perdita di entrate dovuta a una dichiarazione inesatta sull’origine delle merci. Ha ritenuto che una simile sanzione possa essere conforme all’articolo 42, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, se inserita in un sistema che distingue adeguatamente tra buona e mala fede e prevede attenuazioni in casi determinati. La buona fede dell’operatore, da sola, non rende incompatibile la sanzione automatica, quando il regime nel suo complesso resta proporzionato.

Proporzionalità della sanzione doganale nazionale pari al 50% della perdita di entrate derivante da dichiarazione inesatta dell’origine delle merci importate.

La questione giuridica

Se l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 osti a una normativa nazionale che, in caso di perdita di entrate doganali causata da informazioni inesatte nella dichiarazione in dogana, impone obbligatoriamente un’ammenda pari al 50% della perdita accertata, senza consentire una valutazione delle circostanze concrete, della gravità dell’infrazione e della responsabilità dell’operatore, anche quando questi abbia agito in buona fede e con le dovute cautele.

Principio di diritto

L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 non osta a una normativa nazionale che punisce la dichiarazione inesatta in dogana con un’ammenda pari, in linea di principio, al 50% della perdita di entrate doganali, anche se l’operatore ha agito in buona fede e con precauzioni, purché il sistema sanzionatorio resti effettivo, dissuasivo e proporzionato nel suo complesso, in particolare perché prevede una graduazione più severa in caso di malafede e riduzioni significative in ipotesi specifiche, come la rettifica spontanea prima della conclusione del controllo a posteriori.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 124 del regolamento (UE) n. 952/2013

Proporzionalità della sanzione doganale per dichiarazione inesatta dell’origine delle merci

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) in materia di unione doganale e sanzioni amministrative previste dal codice doganale dell’Unione. La controversia oppone una società importatrice ungherese all’autorità doganale nazionale in merito a un’ammenda irrogata per avere indicato in dogana un paese d’origine inesatto delle merci importate.

Fatti e procedimento principale

Nel 2017 e 2018 J.P. Mali Kerékpárgyártó és Forgalmazó Kft. aveva importato biciclette e parti di biciclette acquistate da società con sede a Taiwan, dichiarando che le merci erano originarie di Taiwan. In seguito a controlli, l’amministrazione doganale ha accertato che le merci provenivano in realtà dalla Cina e che l’importazione avrebbe dovuto scontare un dazio antidumping.

L’autorità doganale ha quindi richiesto il pagamento dell’obbligazione doganale e ha successivamente inflitto una sanzione amministrativa pari a HUF 13 039 000, applicando l’articolo 84, paragrafo 8, della legge doganale ungherese, che prevede un’ammenda pari al 50% della perdita di entrate provenienti dai dazi doganali. La società ha contestato la decisione, sostenendo che la sanzione fosse eccessiva e non consentisse di tener conto della sua buona fede e delle informazioni ufficiali ottenute da soggetti terzi, tra cui la camera di commercio di Taiwan.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato, in particolare:

  • l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013, che impone a chi interviene nelle formalità doganali di fornire informazioni accurate e complete;
  • l’articolo 42, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione della normativa doganale;
  • l’articolo 79 del regolamento, relativo all’obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza;
  • l’articolo 124 del regolamento, che disciplina l’estinzione dell’obbligazione doganale in alcune ipotesi.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 consenta una normativa nazionale che impone in modo tassativo un’ammenda pari al 50% della perdita di entrate doganali, senza permettere all’autorità di valutare tutte le circostanze del caso, la gravità dell’infrazione e la responsabilità dell’operatore, neppure quando quest’ultimo abbia agito in buona fede.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ricordato che la fornitura di informazioni inesatte nella dichiarazione doganale costituisce una violazione della normativa doganale ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, anche in assenza di dolo o negligenza dell’operatore. Spetta dunque agli Stati membri stabilire le sanzioni, purché siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Quanto all’effettività e alla funzione dissuasiva, la Corte ha ritenuto che un’ammenda pari al 50% della perdita di entrate doganali possa essere idonea a incentivare gli operatori a verificare con attenzione l’esattezza delle informazioni dichiarate e a garantire il corretto funzionamento del sistema doganale dell’Unione.

Sotto il profilo della proporzionalità, la Corte ha sottolineato che gli Stati membri conservano un margine di scelta nella determinazione delle sanzioni, ma devono rispettare il principio di proporzionalità. Nel caso di specie, il regime ungherese è stato considerato compatibile con tale principio perché:

  • la sanzione cresce in proporzione alla perdita di entrate, dunque è collegata alla gravità economica della violazione;
  • l’aliquota del 50% non appare eccessiva rispetto all’obiettivo di tutela delle entrate doganali;
  • il sistema distingue i casi di malafede, prevedendo una sanzione più severa, fino al 200%;
  • sono previste riduzioni significative in alcune situazioni, ad esempio quando l’operatore in buona fede rettifica la dichiarazione prima della conclusione del controllo a posteriori.

La Corte ha quindi valorizzato il fatto che la normativa nazionale, pur prevedendo un’ammenda tassativa in via generale, contiene meccanismi di modulazione che consentono di tenere conto della buona fede e di altre circostanze rilevanti.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 non osta a una normativa nazionale che preveda, in caso di perdita di entrate doganali causata da informazioni inesatte nella dichiarazione in dogana, un’ammenda amministrativa pari, in linea di principio, al 50% della perdita stessa, anche se l’operatore ha agito in buona fede e con precauzioni, a condizione che tale percentuale sia inferiore a quella prevista in caso di malafede e che il sistema preveda riduzioni rilevanti in specifiche ipotesi attenuative.

Principio affermato

Nel settore doganale, il principio di proporzionalità non impedisce agli Stati membri di prevedere sanzioni automatiche collegate alla perdita di entrate, purché il regime sanzionatorio nel suo complesso sia graduato in funzione della gravità dell’infrazione e della condotta dell’operatore, e conservi una funzione effettiva e dissuasiva.

Come è indicizzato

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