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Ordinanza

Ordinanza n. 4026/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 41, reg. gen. n. 448, del 18.05.2026, con cui il Comune di Cave, Area Sociale e Sanità, in esito alla verifica di anomalia svolta in asserita esecuzione della sentenza del Tar Roma, Sez. II-bis, n. 4975/2026, ha nuovamente confermato l’aggiudicazione in favore di Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale della “Gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per l’affidamento del servizio O.E.P.A.C. in favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Cave, per la durata di tre anni” (CIG B6FFE28E27), disponendo altresì l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, co. 9, D. Lgs. n. 36/2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare della nota n. 6059 del 23.04.2026, di avvio della verifica di anomalia, nonché di tutti gli atti, le relazioni e i verbali relativi alla verifica medesima, nella parte in cui hanno ammesso e non escluso l’operatore Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale, ritenendo di poterne valutare l’offerta come ammissibile e congrua, e confermandolo nella prima posizione nella graduatoria di gara; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nel contratto; e per l’accesso ai sensi degli artt. 116, comma 2, e 65 c.p.a.: alla documentazione relativa alla verifica di anomalia in relazione all’offerta di Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale, nonché dell’ulteriore documentazione sulla base di cui è stata confermata l’aggiudicazione in favore di tale concorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Le Ginestre Società Cooperativa Sociale l’1/07/2026: - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e dunque in particolare della Determinazione n. 41, reg. gen. n. 448, del 18.05.2026, con cui il Comune di Cave, Area Sociale e Sanità, in esito alla verifica di anomalia svolta in asserita esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, n. 4975/2026, ha nuovamente confermato l’aggiudicazione in favore di Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale della “Gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per l’affidamento del servizio O.E.P.A.C. in favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del Comune di Cave, per la durata di tre anni” (CIG B6FFE28E27), disponendo, altresì, l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, co. 9, D. Lgs. n. 36/2023; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare della nota n. 6059 del 23.04.2026, di avvio della verifica di anomalia, nonché di tutti gli atti, le relazioni e i verbali relativi alla verifica medesima, nella parte in cui hanno ammesso e non escluso l’operatore Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale, ritenendo di poterne valutare l’offerta come ammissibile e congrua, e confermandolo nella prima posizione nella graduatoria di gara; - nonché, per quanto occorra, della Determinazione del Comune di Cave, Area Sociale e Sanità, n. 45, reg. gen. n. 504, del 05.06.2026; nonché per la declaratoria diinefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nel contratto.

Giustizia amministrativa202606149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova conferma dell’aggiudicazione alla società cooperativa sociale controinteressata, adottata all’esito della verifica di anomalia, con disposizione di esecuzione d’urgenza, nonché gli atti della verifica e gli ulteriori atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società cooperativa sociale ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, la determinazione con cui il Comune di Cave, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, ha confermato l’aggiudicazione della gara per l’affidamento triennale del servizio O.E.P.A.C. in favore di una diversa società cooperativa sociale, disponendo anche l’esecuzione anticipata d’urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 36/2023. Sono stati contestati, inoltre, l’avvio e gli atti della verifica di anomalia, nella parte in cui l’offerta dell’aggiudicataria è stata ritenuta ammissibile e congrua, nonché un’ulteriore determinazione comunale. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell’aggiudicazione e nel contratto e l’accesso alla documentazione relativa alla verifica di anomalia. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della nuova aggiudicazione, della verifica di anomalia o dell’esecuzione d’urgenza, né ha pronunciato sull’accesso, sull’inefficacia del contratto o sul subentro. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio e ha quindi fissato l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026 per la decisione nel merito, senza concedere né negare espressamente la sospensione degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il Tribunale ha ritenuto sufficiente una sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva espressa.

  • art. 17, comma 9, d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato quale fondamento normativo dell’esecuzione d’urgenza disposta dalla stazione appaltante; l’ordinanza non ne valuta nel merito la legittimità.

  • artt. 116, comma 2, e 65 c.p.a.

    Sono indicati dalla ricorrente quali basi della domanda di accesso alla documentazione relativa alla verifica di anomalia; l’ordinanza non decide tale domanda.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare in tempi ravvicinati l’udienza pubblica senza concedere la sospensione degli atti impugnati.
  • La fissazione dell’udienza di merito per tutelare le esigenze cautelari non definisce le questioni relative alla legittimità dell’aggiudicazione, alla verifica di anomalia, all’efficacia del contratto o al subentro.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelare

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