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Sentenza

Sentenza n. 2003/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sul procedimento amministrativo n. na2210497358 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 38 comma 7 del dpr. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Giustizia amministrativa202506962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato a seguito di nulla osta della Prefettura di Napoli nell'ambito della procedura dei flussi, presentava il 28 marzo 2025 domanda per la verifica della sussistenza di una quota necessaria alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La domanda era fondata sull'assunzione a tempo indeterminato presso un'impresa, documentata dall'UNILAV del 19 marzo 2025. Nonostante la diffida del 5 ottobre 2025, la Prefettura non adottava alcun provvedimento espresso. La ricorrente proponeva quindi ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo illegittima l'inerzia della Prefettura. Il giudice rileva che era ampiamente decorso il termine di conclusione del procedimento senza che l'amministrazione avesse fornito un riscontro definitivo espresso, in violazione dell'obbligo di concludere il procedimento e dei principi di trasparenza ed efficienza richiamati dall'art. 2 l. 241/1990 e dall'art. 97 Cost. Ordina pertanto alla Prefettura di Napoli di pronunciarsi sull'istanza con un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia nomina fin d'ora commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega, il quale, su istanza della ricorrente, dovrà insediarsi e provvedere entro ulteriori trenta giorni. L'amministrazione è condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 7, d.P.R. 394/1999

    Disposizione richiamata quale base della domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto; la sua violazione giustifica l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine giudiziale di provvedere.

  • art. 31 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito applicato all'azione contro il silenzio-inadempimento, nel cui ambito il giudice ha ordinato la conclusione del procedimento e nominato il commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato insieme ai principi di trasparenza ed efficienza a fondamento dell'obbligo amministrativo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Massime di principio

  • Quando sia decorso il termine di conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso, il silenzio dell'amministrazione è illegittimo e il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • Nell'azione avverso il silenzio, l'ordine giudiziale di provvedere impone l'adozione di un provvedimento espresso, ma non predetermina il contenuto della decisione amministrativa sull'istanza.
  • In caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione su istanza della parte interessata e secondo le modalità stabilite nella pronuncia.
  • La protratta inerzia dell'amministrazione nella definizione di un procedimento relativo alla conversione di un titolo di soggiorno viola l'obbligo di conclusione procedimentale, anche quando l'amministrazione non sia tenuta ad accogliere l'istanza nel merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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