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Ordinanza

Ordinanza n. 1567/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1. del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, notificato in data 25 novembre 2025, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente; 2. del provvedimento sanzionatorio prot. B1a.310180.1.2.8.1, notificato in data 16 maggio 2025, con il quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto del ricorso gerarchico e sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 2/30 di una mensilità dello stipendio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia che ha respinto il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare irrogata ai sensi dell'art. 4, n. 18), d.P.R. 737/1981, per uno scontro fisico con l'ex compagna, dal quale era derivato un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. In sede cautelare ha dedotto: la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare, poiché la contestazione degli addebiti sarebbe stata notificata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981, decorrente dalla comunicazione della sentenza penale; il difetto di istruttoria e di motivazione, per il mancato rilievo attribuito all'annotazione di polizia giudiziaria e ai filmati di videosorveglianza, che avrebbero dimostrato una condotta meramente difensiva; la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti e alla carriera disciplinarmente incensurata; la violazione del diritto di difesa, per l'indicazione nel dispositivo della sanzione di una data dei fatti diversa da quella effettiva.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto alla dedotta tardività, ha rilevato che la ricorrente non aveva notificato all'amministrazione la sentenza penale, sicché non risultava iniziato il termine breve di 40 giorni; trovava pertanto applicazione il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Quanto alla ricostruzione dei fatti, l'annotazione di polizia giudiziaria dava conto anche di comportamenti attivi della ricorrente e di reazioni di dubbia proporzionalità, non consentendo di ravvisare una manifesta erroneità dell'istruttoria. La sanzione non appariva abnorme rispetto ai fatti contestati, anche considerando la sua ridotta afflittività; il riferimento nel dispositivo alla data del 27 marzo 2023 è stato qualificato come mero refuso, poiché la motivazione indicava correttamente il 17 marzo 2023. Il periculum è stato escluso in ragione della modesta entità economica della sanzione e della mancata allegazione di pregiudizi immediati alla carriera. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, n. 18), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Costituisce la base normativa della sanzione disciplinare della pena pecuniaria irrogata all'agente di polizia.

  • art. 9, comma 6, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Il termine di 40 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla comunicazione della sentenza penale all'amministrazione; in assenza di notificazione da parte dell'interessata, opera il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, il cui accoglimento richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte.

Massime di principio

  • Quando la disciplina del procedimento disciplinare collega il termine breve per l'avvio alla comunicazione della sentenza penale da parte dell'interessato, tale termine non decorre in assenza di detta comunicazione; trova applicazione il diverso termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
  • In sede cautelare, la contestazione della ricostruzione dei fatti non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris quando gli atti istruttori dell'amministrazione documentano anche condotte attive dell'interessato e consentono una plausibile ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il sindacato cautelare sulla proporzionalità di una sanzione disciplinare può condurre alla sospensione dell'atto soltanto in presenza di una manifesta abnormità o sproporzione; la ridotta afflittività della sanzione costituisce elemento contrario alla sussistenza del fumus.
  • L'indicazione nel dispositivo di una data errata può essere qualificata come mero refuso, non lesivo del diritto di difesa, quando la corretta data dei fatti risulti dal corpo della motivazione e l'oggetto dell'addebito sia comunque identificabile.
  • Il periculum in mora non sussiste, in relazione a una sanzione pecuniaria di modesta entità, se il ricorrente non allega concreti e immediati pregiudizi economici o professionali, inclusi effetti attuali sulla carriera.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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