Sentenza n. 3787/2026 - Milano, Sezione 1
per L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 701/2024 (r.g. 1588/2023), 854/2025 (r.g. 521/25) e 649/2025 (r.g. 1125/2024), munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione, rispettivamente nelle date del 25 novembre 2024, 1° ottobre 2025 e 3 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giuste attestazioni rilasciate dalla Cancelleria in data 30 ottobre 2025, 4 febbraio 2026 e 27 novembre 2025; sentenze con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.608,00, oltre spese generali e accessori di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, limitatamente al pagamento delle spese legali distratte a favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., domanda di ottemperanza a tre sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, passate in giudicato e notificate al Ministero dell'Istruzione e del Merito, con le quali l'amministrazione era stata condannata al pagamento, con distrazione a favore del ricorrente, di complessivi euro 1.608,00 oltre spese generali e accessori di legge. Nonostante la notificazione dei titoli esecutivi, l'amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che le tre sentenze del giudice del lavoro erano passate in giudicato, erano state ritualmente notificate al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che avesse già adempiuto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alle sentenze con riguardo al pagamento delle spese di lite entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 400,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare la tutela esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, l'esecuzione può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Il creditore di somme dovute da un'amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato può proporre giudizio di ottemperanza quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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