Cassazione Penale, Sentenza n. 15895/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione del tribunale del riesame che aveva rigettato la domanda di nullità del sequestro preventivo (3 luglio 2020) e, in subordine, di dissequestro delle somme sui conti correnti riconducibili all'indagato. Il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge per illegittimo esercizio dei poteri integrativi da parte del Tribunale del Riesame rispetto alla motivazione del periculum in mora, sostenendo che il provvedimento originario del G.i.p. era privo di qualsiasi motivazione sul periculum e che il riesame non poteva supplire con una motivazione sostitutiva; 2) violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo ai limiti di impignorabilità degli emolumenti lavorativi (art. 545 c.p.c.) e alla rilevanza della lecita provenienza delle somme presenti su conto cointestato; 3) in via subordinata, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 31 Cost. rispetto all'art. 545, comma ottavo, c.p.c. per la mancata estensione delle tutele ai redditi da lavoro autonomo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo. Ha ritenuto che, essendo il decreto originario del G.i.p. del 3 luglio 2020 completamente privo di motivazione in ordine al periculum in mora, il Tribunale del Riesame non poteva surrogare detta omissione con una propria valutazione di merito o con una motivazione sostitutiva generica. La Corte ha richiamato l'indirizzo consolidato (Sezioni Unite, sent. "Ellade") secondo cui la motivazione sul periculum è obbligatoria e non può essere ricavata mediante automatismi basati sulla sola incapacità patrimoniale. Anche qualora si riconoscesse potere integrativo al tribunale del riesame, la motivazione addotta (riferita a entità del debito, incapacità patrimoniale e generica tendenza elusiva) è risultata generica e insufficiente rispetto ai canoni prescritti. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del 19/05/2025 del Tribunale di Bari, trasmettendo gli atti al medesimo Tribunale per nuovo esame. La Corte, conseguentemente, non ha esaminato i motivi residui (secondo e terzo).
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte richiede che il provvedimento contenga la motivazione anche in ordine al periculum in mora, necessario per giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo.
art. 240 cod. pen.
Riferimento alla confisca come effetto a cui il sequestro preventivo può essere finalizzato; la Corte collega l'obbligo motivazionale al sequestro finalizzato alla confisca previsto da questa norma.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sul riesame: la giurisprudenza attribuisce al tribunale del riesame un potere/ dovere di integrazione della motivazione in alcune ipotesi, ma non sino a sostituirsi al giudice a quo quando la motivazione manchi totalmente.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso il sequestro preventivo; la Corte distingue la struttura e i limiti del riesame in tale sede rispetto ad altre ipotesi, precisando i limiti del potere integrativo.
art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Riferimento combinato usato per qualificare la nullità radicale del provvedimento quando manchi totalmente la motivazione sul periculum in mora.
art. 545 cod. proc. civ.
Norma sui limiti di impignorabilità (tutela del minimo vitale): la difesa censurava l'interpretazione che esclude l'applicazione ai redditi da lavoro autonomo; la Corte non è entrata nel merito per motivi processuali (ha deciso per la carenza motivazionale).
artt. 1, 3, 4 e 31 Cost.
Richiamati dalla difesa per contestare una presunta discriminazione e violazione dei principi costituzionali relative all'estensione delle tutele ai redditi da lavoro autonomo; la questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte, essendo deciso il ricorso sul primo motivo.
art. 23 legge cost. n. 87/1953
Norma invocata dalla difesa per la rimessione alla Corte costituzionale in caso di questione di legittimità costituzionale; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione non rilevante nel caso concreto.
Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021 ("Ellade")
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'obbligo di motivazione specifica sul periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca e ha escluso automatismi basati sulla mera incapienza patrimoniale.
Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022 (Muntean)
Pronuncia che riconosceva poteri integrativi al tribunale del riesame in alcune ipotesi; la Corte di Cassazione discute i limiti di tale orientamento rispetto alle più recenti pronunce sulle omissioni integrali di motivazione.
Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023 (Emme Ci Tex)
Decisione citata che afferma che la totale mancanza di motivazione sul periculum in mora comporta nullità radicale del provvedimento e impone l'annullamento con restituzione degli atti.
Massime di principio
- Se il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è del tutto privo di motivazione sul periculum in mora, la carenza è radicale e legittima l'annullamento senza che il tribunale del riesame possa supplire con una propria valutazione sostitutiva.
- Il tribunale del riesame ha un limitato potere integrativo della motivazione: può colmare lacune parziali o errori di diritto del giudice a quo, ma non può sostituirsi integralmente al giudice originario quando la motivazione sul periculum manca completamente.
- La prova del periculum in mora deve fondarsi su elementi concreti e specifici (comportamenti dispersivi, rischi di alienazione, condotte elusive documentate), non sul mero dato della insufficienza patrimoniale dell'indagato; formule generiche come "tendenza elusiva" senza puntuali circostanze non sono sufficienti.
- Quando la motivazione del periculum è carente, il rimedio corretto è l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame, non la integrazione motivazionale di carattere sostitutivo da parte del riesame.
- Se si ritiene violato il principio di tutela del minimo vitale o l'ambito di impignorabilità degli emolumenti, tali questioni possono essere dedotte, ma la loro valutazione sostanziale può restare inammissibile o non esaminata se il ricorso viene deciso per ragioni processuali preliminari (es. nullità motivazionale).
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