Cassazione Civile, Sentenza n. 21805/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 31317/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Del Monte contro la sentenza del Giudice di pace di Roma e lo aveva condannato al pagamento delle spese di cassazione e di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il ricorrente deduce quattro motivi: (1) la Corte avrebbe utilizzato fatti estranei al giudizio (pregressi ricorsi) per giustificare la sanzione; (2) errata applicazione della norma temporale sulla responsabilità aggravata (va applicato, ratione temporis, l'art. 385, quarto comma, c.p.c. e non l'art. 96, terzo comma); (3) vizio nella liquidazione delle spese vive (euro 200) poiché non spettanti; (4) eccessiva formalità nell'accertare l'inammissibilità del ricorso, anche alla luce della giurisprudenza CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo, terzo e quarto e ha accolto il secondo: ha quindi revocato l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto. Ha confermato la fondatezza della condanna per responsabilità processuale aggravata ma ha ritenuto applicabile, ratione temporis, il regime previgente (art. 385, quarto comma, c.p.c.), riducendo la somma dovuta da euro 10.000 a euro 1.800 con interessi dalla data della presente ordinanza. Ha confermato altresì la condanna alla rifusione delle spese del precedente giudizio di cassazione (euro 900). Le spese del giudizio di revocazione sono compensate.
Norme richiamate
art. 96 cod. proc. civ. (terzo comma)
pagamento a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
la Corte originaria aveva applicato questa norma per la responsabilità aggravata; tuttavia la Corte odierna ha ritenuto che tale norma si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e quindi non fosse applicabile ratione temporis al caso in esame
art. 385 cod. proc. civ. (quarto comma) [abrogato successivamente]
equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari
nella fattispecie ratione temporis il regime applicabile era questo, con il relativo limite alla somma da irrogare; pertanto la sanzione è stata ridotta rispetto a quella irrogata originariamente
art. 366 cod. proc. civ. (primo comma, n. 3)
norma richiamata dalla Corte di cassazione per dichiarare inammissibile il ricorso originario per carenze formali nella tecnica redazionale del ricorso
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 3)
norma invocata nel ricorso per revocazione per dedurre violazione e falsa applicazione di legge da parte della Corte di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito di tali censure
art. 395 cod. proc. civ. (n. 4)
richiamato come motivo di ricorso relativo a violazione di norme sul procedimento di cassazione; la Corte ha esaminato e deciso sull'uso di norme estranee o sull'errata individuazione della norma applicabile
art. 91 cod. proc. civ.
richiamato dal ricorrente in relazione alle spese vive; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha confermato la prassi di riconoscimento di una somma modesta a titolo di spese vive
art. 58 legge n. 69/2009 (richiamata nella motivazione sul diritto intertemporale)
utilizzata per spiegare l'efficacia dell'abrogazione e i criteri di diritto intertemporale: l'abrogazione dell'art. 385, quarto comma, opera solo per giudizi iniziati dopo la legge
Cedu, art. 6 (richiamata dal ricorrente)
menzionata dal ricorrente per contestare un'eccessiva formalità nella valutazione di ammissibilità; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione si possono far valere soltanto gli errori di diritto o di fatto rilevanti nei limiti stabiliti dalla disciplina della revocazione; censure chiaramente di diritto o generiche risultano inammissibili.
- Per le sanzioni per responsabilità processuale aggravata è determinante il criterio ratione temporis: la norma applicabile è quella vigente all'atto dell'instaurazione del giudizio di merito, con possibili limiti all'entità della condanna (es. art. 385, quarto comma, per procedimenti iniziati prima del 4 luglio 2009).
- La Corte di Cassazione può motivare una condanna per responsabilità aggravata ricostruendo il comportamento processuale complessivo della parte, anche mediante elementi desunti da precedenti atti o pattern di condotta (ricorsi ripetuti su identiche fattispecie), purché la valutazione sia complessiva e non arbitraria.
- La revoca di un provvedimento può comportare la conferma della sanzione di responsabilità processuale aggravata, ma nella misura conforme alla normativa temporale applicabile: l'accoglimento parziale del gravame può tradursi in una rideterminazione della somma dovuta.
- Le voci di 'spese vive' sono normalmente liquidate dalla Corte in misura forfettaria per compensare oneri non documentabili; la loro contestazione richiede argomentazioni specifiche per essere accolta.
- Chi impugna deve argomentare specificamente e nei limiti ammessi dalla revocazione; censure basate su criteri generici o su mera disapprovazione della valutazione di merito sono difficilmente accolte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21500/2023 del 20/07/2023
- Sentenza civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21528/2023 del 20/07/2023
- Sentenza civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21581/2023 del 20/07/2023
- Sentenza civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21591/2023 del 20/07/2023
- Sentenza civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21593/2023 del 20/07/2023
- Sentenza civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 21599/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →