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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21805/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 31317/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Del Monte contro la sentenza del Giudice di pace di Roma e lo aveva condannato al pagamento delle spese di cassazione e di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il ricorrente deduce quattro motivi: (1) la Corte avrebbe utilizzato fatti estranei al giudizio (pregressi ricorsi) per giustificare la sanzione; (2) errata applicazione della norma temporale sulla responsabilità aggravata (va applicato, ratione temporis, l'art. 385, quarto comma, c.p.c. e non l'art. 96, terzo comma); (3) vizio nella liquidazione delle spese vive (euro 200) poiché non spettanti; (4) eccessiva formalità nell'accertare l'inammissibilità del ricorso, anche alla luce della giurisprudenza CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi primo, terzo e quarto e ha accolto il secondo: ha quindi revocato l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto. Ha confermato la fondatezza della condanna per responsabilità processuale aggravata ma ha ritenuto applicabile, ratione temporis, il regime previgente (art. 385, quarto comma, c.p.c.), riducendo la somma dovuta da euro 10.000 a euro 1.800 con interessi dalla data della presente ordinanza. Ha confermato altresì la condanna alla rifusione delle spese del precedente giudizio di cassazione (euro 900). Le spese del giudizio di revocazione sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. civ. (terzo comma)

    pagamento a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

    la Corte originaria aveva applicato questa norma per la responsabilità aggravata; tuttavia la Corte odierna ha ritenuto che tale norma si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e quindi non fosse applicabile ratione temporis al caso in esame

  • art. 385 cod. proc. civ. (quarto comma) [abrogato successivamente]

    equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari

    nella fattispecie ratione temporis il regime applicabile era questo, con il relativo limite alla somma da irrogare; pertanto la sanzione è stata ridotta rispetto a quella irrogata originariamente

  • art. 366 cod. proc. civ. (primo comma, n. 3)

    norma richiamata dalla Corte di cassazione per dichiarare inammissibile il ricorso originario per carenze formali nella tecnica redazionale del ricorso

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 3)

    norma invocata nel ricorso per revocazione per dedurre violazione e falsa applicazione di legge da parte della Corte di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito di tali censure

  • art. 395 cod. proc. civ. (n. 4)

    richiamato come motivo di ricorso relativo a violazione di norme sul procedimento di cassazione; la Corte ha esaminato e deciso sull'uso di norme estranee o sull'errata individuazione della norma applicabile

  • art. 91 cod. proc. civ.

    richiamato dal ricorrente in relazione alle spese vive; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e ha confermato la prassi di riconoscimento di una somma modesta a titolo di spese vive

  • art. 58 legge n. 69/2009 (richiamata nella motivazione sul diritto intertemporale)

    utilizzata per spiegare l'efficacia dell'abrogazione e i criteri di diritto intertemporale: l'abrogazione dell'art. 385, quarto comma, opera solo per giudizi iniziati dopo la legge

  • Cedu, art. 6 (richiamata dal ricorrente)

    menzionata dal ricorrente per contestare un'eccessiva formalità nella valutazione di ammissibilità; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione si possono far valere soltanto gli errori di diritto o di fatto rilevanti nei limiti stabiliti dalla disciplina della revocazione; censure chiaramente di diritto o generiche risultano inammissibili.
  • Per le sanzioni per responsabilità processuale aggravata è determinante il criterio ratione temporis: la norma applicabile è quella vigente all'atto dell'instaurazione del giudizio di merito, con possibili limiti all'entità della condanna (es. art. 385, quarto comma, per procedimenti iniziati prima del 4 luglio 2009).
  • La Corte di Cassazione può motivare una condanna per responsabilità aggravata ricostruendo il comportamento processuale complessivo della parte, anche mediante elementi desunti da precedenti atti o pattern di condotta (ricorsi ripetuti su identiche fattispecie), purché la valutazione sia complessiva e non arbitraria.
  • La revoca di un provvedimento può comportare la conferma della sanzione di responsabilità processuale aggravata, ma nella misura conforme alla normativa temporale applicabile: l'accoglimento parziale del gravame può tradursi in una rideterminazione della somma dovuta.
  • Le voci di 'spese vive' sono normalmente liquidate dalla Corte in misura forfettaria per compensare oneri non documentabili; la loro contestazione richiede argomentazioni specifiche per essere accolta.
  • Chi impugna deve argomentare specificamente e nei limiti ammessi dalla revocazione; censure basate su criteri generici o su mera disapprovazione della valutazione di merito sono difficilmente accolte.

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