Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4256/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2893/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 2893/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva disposto il pagamento di 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2893/2023 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle 3.000 euro tramite la carta elettronica docente per sei anni scolastici, dal 2017/2018 al 2022/2023. Poiché l’Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto, la ricorrente ha chiesto di ordinare il pagamento, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e di rifondere le spese del giudizio.

La decisione

Nel corso del giudizio, il 18 settembre 2026, la ricorrente ha dichiarato che l’importo dovuto era stato accreditato. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa oggetto del giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha posto le spese del procedimento a carico del Ministero, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere – di prendere atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente il 18 settembre 2026 di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, con condanna alla rifusione delle spese del presente procedimento.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 93 c.p.c.

    In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Quando la pretesa è soddisfatta dopo la proposizione del ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione; possono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione inadempiente quando questa soddisfa la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso; la distrazione è disposta a favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

    Il contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione resistente solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Se l’Amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio sono poste a suo carico e possono essere distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.