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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-332/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 dicembre 2022. — Quadrant Amroq Beverages SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/83/CEE – Armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Accise – Alcole etilico – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% in volume – Ambito di applicazione – Principi di proporzionalità e di effettività. — Causa C-332/21

Giurisprudenza europea62021CJ0332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo ampio l’esenzione prevista per l’alcole etilico destinato alla produzione di aromi impiegati per bevande analcoliche. Stabilisce che l’esenzione vale sia per il prodotto-base sia per l’alcole già incorporato negli aromi e che, in assenza di frode o abuso, l’esenzione correttamente applicata in uno Stato membro deve essere riconosciuta anche in un altro Stato membro. Vengono inoltre censurate condizioni nazionali eccessive, non giustificate da elementi concreti, che limitino l’accesso all’esenzione.

Esenzione da accisa per l’alcole etilico impiegato nella produzione di aromi destinati a bevande analcoliche: ambito di applicazione, riconoscimento transfrontaliero dell’esenzione e limiti delle condizioni nazionali antiabuso.

La questione giuridica

Se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che: 1) l’esenzione si applica non solo all’alcole etilico utilizzato per produrre aromi destinati a bevande analcoliche, ma anche all’alcole etilico già incorporato negli aromi; 2) l’esenzione riconosciuta in uno Stato membro deve essere riconosciuta anche nello Stato membro di destinazione quando il prodotto è commercializzato transfrontalmente; 3) uno Stato membro può subordinare l’esenzione a requisiti procedurali quali la qualità di destinatario registrato dell’acquirente e di depositario autorizzato del venditore; 4) i principi di proporzionalità ed effettività ostino al diniego dell’esenzione in presenza di un’interpretazione ufficiale errata ma consolidata nello Stato membro di origine.

Principio di diritto

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 va interpretato nel senso che l’esenzione da accisa copre sia l’alcole etilico impiegato per produrre aromi destinati a bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol., sia l’alcole etilico già contenuto in tali aromi; se uno Stato membro di origine ha correttamente applicato l’esenzione all’immissione in consumo, lo Stato membro di destinazione deve riconoscerla, salvo elementi concreti di frode, evasione o abuso; inoltre, una normativa nazionale non può imporre, per tale esenzione, condizioni come la qualifica di destinatario registrato e di depositario autorizzato se non risulta che esse siano necessarie e proporzionate a garantire l’applicazione corretta dell’esenzione e a prevenire abusi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 19, paragrafo 1, direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 20, primo trattino, direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 27, paragrafo 1, lettera e), direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 27, paragrafo 2, lettera d), direttiva 92/83/CEE
  • Direttiva 92/12/CEE
  • Articolo 24, direttiva 92/12/CEE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 4, punti 1 e 9, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2008/118/CE
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 94, lettera c)

Esenzione da accisa per l’alcole etilico impiegato nella produzione di aromi destinati a bevande analcoliche

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti in materia di accise sull’alcole etilico ai sensi della direttiva 92/83/CEE. La controversia oppone una società rumena che chiede il rimborso delle accise versate sugli aromi importati dall’Irlanda all’autorità tributaria rumena che ne ha negato l’esenzione.

Fatti e procedimento principale

Quadrant Amroq Beverages SRL aveva acquistato aromi prodotti in Irlanda da una società del gruppo PepsiCo. Tali aromi erano stati fabbricati utilizzando alcole etilico non denaturato, rientrante nella nozione di “alcole etilico” della direttiva 92/83, e destinati alla produzione di bevande analcoliche.

La società rumena ha versato accise sugli aromi in questione per il periodo 2011-2014 e per i primi mesi del 2016, chiedendone poi il rimborso. L’autorità fiscale ha respinto la domanda sostenendo, in sostanza, che l’esenzione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), riguardasse soltanto l’alcole etilico usato per produrre aromi destinati a bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol., e non gli aromi già prodotti; ha inoltre rilevato che l’operatore non era destinatario registrato e che il venditore non era depositario autorizzato.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in sintesi, di chiarire:

  • se l’esenzione copra anche l’alcole etilico già incorporato negli aromi;
  • se l’esenzione riconosciuta nello Stato membro di origine debba essere riconosciuta anche nello Stato membro di destinazione;
  • se siano ammissibili condizioni procedurali interne come la qualifica di destinatario registrato e di depositario autorizzato;
  • se i principi di proporzionalità ed effettività ostino al diniego dell’esenzione in presenza di un’interpretazione ufficiale consolidata ma poi ritenuta errata nello Stato membro di origine.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 92/83, che impone l’applicazione dell’accisa sull’alcole etilico;
  • l’articolo 20, primo trattino, della stessa direttiva, che definisce l’“alcole etilico”;
  • l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83, che prevede l’esenzione per l’alcole impiegato nella produzione di aromi destinati a prodotti alimentari e bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol.;
  • la direttiva 2008/118/CE, in particolare l’articolo 7 sull’immissione in consumo;
  • il ventiduesimo considerando della direttiva 92/83, relativo alla prevenzione di evasione, frode o abuso.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che, secondo l’articolo 20 della direttiva 92/83, rientra nella nozione di alcole etilico ogni prodotto con titolo alcolometrico superiore all’1,2% vol. e compreso nelle voci NC 2207 e 2208, anche se inserito in un prodotto di altro capitolo della nomenclatura combinata.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che ciò che conta per l’esenzione è la destinazione finale dell’alcole etilico. Nel caso di specie, tale destinazione finale è duplice: produzione di aromi e, tramite essi, produzione di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all’1,2% vol.

La Corte considera incoerente l’interpretazione restrittiva dell’autorità rumena, perché comporterebbe che l’alcole etilico sia esente quando è destinato a diventare aroma, ma torni ad essere tassato una volta incorporato nell’aroma stesso. Ciò contrasterebbe con la finalità di neutralizzare l’incidenza dell’accisa sull’alcole utilizzato come prodotto intermedio.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte afferma il principio dell’uniforme applicazione delle esenzioni previste dalla direttiva 92/83: se un prodotto è esente in uno Stato membro, tale qualificazione deve essere, in linea di principio, riconosciuta dagli altri Stati membri.

Precisa tuttavia che gli Stati membri restano legittimati ad adottare misure per prevenire evasione, frode e abuso, purché basate su elementi concreti, oggettivi e verificabili. Nel caso esaminato, gli aromi erano stati immessi in consumo in Irlanda ed esentati correttamente secondo la normativa irlandese di recepimento dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera e).

Di conseguenza, la Romania era tenuta a riservare lo stesso trattamento agli aromi all’arrivo nel proprio territorio, salvo la presenza di indizi di frode, evasione o abuso, che nel fascicolo non risultavano emergere.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

Quanto alla possibilità per uno Stato membro di subordinare l’esenzione a requisiti come la qualità di destinatario registrato dell’acquirente e di depositario autorizzato del venditore, la Corte ricorda che l’articolo 27 consente di fissare condizioni soltanto per garantire l’applicazione agevole e corretta delle esenzioni e prevenire frodi, evasione o abuso.

Tale facoltà non può però svuotare di contenuto il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione. Perciò, le condizioni nazionali devono poggiare su elementi concreti, oggettivi e verificabili e non eccedere quanto necessario.

La Corte rileva che, in base agli elementi disponibili, i requisiti imposti dalla normativa rumena non sembrano necessari per tali finalità. Spetta comunque al giudice nazionale verificare la sussistenza, in concreto, di un rischio serio di frode o abuso che possa giustificare tali condizioni.

Quarta questione e irrilevanza nel caso concreto

La quarta questione era ipotizzata sulla base dell’idea che lo Stato membro di origine avesse applicato erroneamente l’esenzione. Poiché la Corte ha invece ritenuto corretta l’esenzione applicata in Irlanda, non è stato necessario esaminare ulteriormente tale profilo.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 copre sia l’alcole etilico usato per produrre aromi sia l’alcole già incorporato negli aromi;
  • lo Stato membro di destinazione deve riconoscere l’esenzione correttamente applicata nello Stato membro di origine, salvo frode, evasione o abuso;
  • una normativa nazionale non può subordinare l’esenzione a requisiti come destinatario registrato e depositario autorizzato, salvo che tali condizioni risultino realmente necessarie e proporzionate sulla base di elementi concreti, oggettivi e verificabili.

Principio affermato

La sentenza conferma un’interpretazione funzionale e uniforme dell’esenzione sulle accise per l’alcole etilico destinato agli aromi: l’esenzione segue la destinazione economica finale del prodotto e non può essere compressa da formalismi nazionali non giustificati. In assenza di frode o abuso, l’esenzione riconosciuta correttamente in uno Stato membro vincola anche gli altri Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaccisealcole etilicoaromi alimentarimercato internofiscalità indiretta

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