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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20682/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che alcuni lavoratori, destinatari di assegni ad personam o superminimi eccedenti le tabelle retributive, avevano chiesto l’accertamento della non assorbibilità di tali emolumenti rispetto agli aumenti previsti dal c.c.n.l. applicato dal 22 maggio 2012, oltre alla condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive conseguenti. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo assorbibili i superminimi. Nel ricorso per cassazione i lavoratori deducevano: 1) violazione degli artt. 1325, 1327, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che il comportamento concludente delle parti e le note individuali avrebbero dimostrato una volontà modificativa originaria nel senso della non assorbibilità; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., censurando la valutazione di genericità dell’espressione riferita all’impegno profuso e affermando che spettasse al datore provare, per ciascun dipendente, l’inesistenza della non assorbibilità; 3) violazione degli artt. 1173, 1340 e 1373 c.c., contestando l’affermazione secondo cui l’uso aziendale non varrebbe come rinuncia alla facoltà datoriale di riassorbimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso, con compensazione delle spese tra tali parti e la società resistente. Quanto agli altri ricorrenti, ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso per inammissibilità, rilevando che le censure non trascrivevano il documento posto a fondamento delle doglianze e si limitavano a contrapporre una diversa interpretazione del contenuto negoziale a quella adottata dai giudici di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l’uso aziendale di non riassorbimento, ove costantemente e generalmente praticato, integra un trattamento di maggior favore idoneo a operare come fonte sociale sui rapporti individuali e non è ricostruibile come mera rinuncia negoziale alla facoltà di assorbimento secondo la disciplina civilistica invocata dalla sentenza impugnata. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata a un diverso giudice di secondo grado per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio tra le parti interessate.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non trascrive o specifica il contenuto del documento posto a fondamento della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma e con la sua interpretazione consolidata.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell’onere probatorio non è ammissibile se non si confronta puntualmente con la ricostruzione giuridica operata dal giudice di merito.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la modifica consensuale della pattuizione originaria sulla assorbibilità.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per valorizzare il comportamento concludente delle parti.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione contrattuale possono essere violate solo indicando in concreto i canoni disattesi dal giudice di merito.

  • art. 1363 c.c.

    L’interpretazione della clausola va condotta sistematicamente, ma in cassazione non basta contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla fonte dell’obbligazione e all’efficacia dell’uso aziendale.

  • art. 1340 c.c.

    Non si applica, secondo la Corte, quando la modifica in melius deriva da uso aziendale, che opera come fonte sociale e non come semplice clausola d’uso inserita nel contratto per volontà tacita delle parti.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’irrilevanza della rinuncia datoriale alla facoltà di assorbimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole interpretative siano state violate e in quale passaggio argomentativo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura del documento o della clausola.
  • È inammissibile la doglianza che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e interpretazione accolta dalla sentenza impugnata, quando la clausola sia suscettibile di più letture plausibili.
  • La reiterazione costante e generalizzata di un trattamento economico di maggior favore concesso dal datore ai dipendenti integra un uso aziendale, il quale opera sui rapporti individuali con efficacia assimilabile a quella del contratto collettivo aziendale.
  • Quando il trattamento di miglior favore origina da uso aziendale, non si applica la logica della mera rinuncia tacita o dell’inserzione contrattuale ex art. 1340 c.c.; la sua efficacia non dipende dalla prova di una volontà negoziale espressa o tacita del datore di lavoro di rinunciare definitivamente alla facoltà di modifica, ma dalla sua stabile e uniforme pratica aziendale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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