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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11467 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.R. ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo, con nove motivi, la nullità o inesistenza della cartella e della sua notificazione. In particolare, ha contestato la mancata notificazione dei verbali originari, l'assenza o incompletezza della cartella prodotta in giudizio, la mancanza di una relata di notifica, vizi dell'avviso di ricevimento, l'irregolare consegna al portiere e l'inapplicabilità della notificazione diretta tramite raccomandata prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ha inoltre sostenuto che l'opposizione non fosse tardiva, poiché avrebbe avuto conoscenza della cartella solo successivamente e in modo fortuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Lo ha ritenuto innanzitutto inammissibile perché i motivi non indicavano chiaramente uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c., erano confusi e sovrapponevano questioni relative alla cartella, alla notificazione e alla sentenza impugnata, oltre a introdurre alcune doglianze nuove. Nel merito, la Corte ha comunque confermato che l'agente della riscossione poteva notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica e senza applicazione delle formalità della legge n. 890 del 1982. La consegna al portiere presso la residenza del destinatario risultava dall'avviso di ricevimento ed era valida. Poiché la notifica si era perfezionata il 17 novembre 2006, l'opposizione proposta il 1° marzo 2007 era tardiva sia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 sia ai sensi dell'art. 617 c.p.c. B.R. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 900 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e 750 euro a favore del Comune di Milano, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 22 della legge n. 689 del 1981

    Il termine per proporre opposizione è di 30 giorni.

    L'opposizione contro la cartella relativa a sanzioni amministrative deve essere proposta entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto. Il termine decorre dalla valida consegna della cartella, anche quando la consegna sia effettuata al portiere secondo le regole applicabili alla modalità utilizzata.

  • Art. 27 della legge n. 689 del 1981

    La disposizione richiama, per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, la disciplina della riscossione mediante ruolo e quindi, nella fattispecie, l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Art. 206 del Codice della strada

    La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada avviene secondo le modalità stabilite dalle norme sulla riscossione coattiva, tra cui quelle relative alla notificazione della cartella di pagamento.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento.

    L'agente della riscossione è legittimato a notificare direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tale ipotesi non è necessaria una distinta relata di notifica: la prova della consegna e della data di perfezionamento deriva dall'avviso di ricevimento.

  • Art. 617 del codice di procedura civile

    Le opposizioni relative a vizi formali dell'esecuzione o degli atti esecutivi devono essere proposte entro il termine previsto dalla legge dalla notificazione dell'atto contestato. Anche tale opposizione è stata ritenuta tardiva.

  • Art. 360 del codice di procedura civile

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente uno dei vizi tassativamente previsti dalla norma. La formulazione generica, confusa o priva di puntuale correlazione con la motivazione della sentenza determina l'inammissibilità del ricorso.

  • D.M. Poste e Telecomunicazioni 9 aprile 2001

    Nella notificazione effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso stesso documenta l'esecuzione della consegna e l'identità del destinatario o del soggetto abilitato a ricevere il plico.

  • D.L. n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016

    La normativa ha previsto il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a Equitalia, consentendo all'ente subentrante di costituirsi nel giudizio già instaurato.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione può essere valida anche senza relata separata, purché l'avviso documenti la consegna.
  • Per questa modalità di notificazione si applicano le regole del servizio postale ordinario e non necessariamente quelle della legge n. 890 del 1982 o dell'art. 139 c.p.c.; pertanto la consegna al portiere non richiede automaticamente l'invio di una seconda raccomandata informativa.
  • Il termine per impugnare la cartella decorre dalla data risultante dall'avviso di ricevimento, non dalla data in cui il destinatario dichiara di aver preso successivamente effettiva conoscenza del contenuto.
  • La contestazione della mancata notificazione dei verbali originari deve essere formulata tempestivamente e in modo specifico; la cartella può costituire il primo atto impugnabile per dedurre tale vizio, ma l'impugnazione deve comunque rispettare il termine decorrente dalla notifica della cartella.
  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve indicare con precisione il vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., spiegare quale passaggio della sentenza viene censurato e illustrare la specifica violazione. Doglianze generiche, ripetitive, confuse o nuove sono normalmente dichiarate inammissibili.
  • È essenziale distinguere tra vizi della cartella, vizi della notificazione e vizi della sentenza: la loro sovrapposizione impedisce al giudice di individuare la censura e può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.

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