Ordinanza n. 63/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina del Comune di Milano - DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - DIREZIONE SPECIALISTICA ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE - UNITÀ INTERVENTI DIRETTI MUNICIPI 5-9 - Unità Territoriale Municipio 7 - del 16 giugno 2025 n. JPE 16541/2024 – P.G. 349819/2024 (Dichiarazione di inefficacia della Comunicazione di Cambio d’uso) e di tutti gli atti e provvedimenti connessi, propedeutici e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra i quali, in particolare l'esame tecnico svolto in data 16/04/2025” richiamato nel menzionato provvedimento; nonché, ex art. 116, c. 2 c.p.a., per l’accertamento del diritto della Società ad accedere, come richiesto con istanza in data 19.06.2025, alla pratica edilizia avente codice e prot. n. 200950/1986 e conseguente ordine al Comune all’esibizione della stessa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IM.DE – SOCIETÀ SEMPLICE il 16\12\2025: - della determina del Comune di Milano - DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - DIREZIONE SPECIALISTICA ATTUAZIONE DIRETTA PGT E SUE - UNITÀ INTERVENTI DIRETTI MUNICIPI 5-9 - Unità Territoriale Municipio 7 - del 16 giugno 2025 n. JPE 16541/2024 – P.G. 349819/2024 (Dichiarazione di inefficacia della Comunicazione di Cambio d’uso – doc. 1 ) e di tutti gli atti e provvedimenti connessi, propedeutici e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra i quali, in particolare l’“esame tecnico svolto in data 16/04/2025” richiamato nel menzionato provvedimento (doc. 1)” (così l’epigrafe del ricorso introduttivo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina comunale di dichiarazione di inefficacia della Comunicazione di Cambio d’uso, connessa all’esame tecnico del 16 aprile 2025; è stato inoltre chiesto l’accesso alla pratica edilizia relativa a un precedente titolo o procedimento
Esito
La controversia
La società ha impugnato la determina del Comune di Milano del 16 giugno 2025 recante la dichiarazione di inefficacia della Comunicazione di Cambio d’uso, nonché gli atti connessi, propedeutici e consequenziali, tra cui l’esame tecnico richiamato nel provvedimento. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto. Con il ricorso introduttivo ha inoltre proposto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accertamento del diritto di accesso alla pratica edilizia identificata da codice e protocollo indicati nell’istanza del 19 giugno 2025, con conseguente ordine al Comune di esibizione. Sono stati successivamente proposti motivi aggiunti, aventi a oggetto la medesima determina e gli atti connessi. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né la domanda di annullamento né quella di accesso e non ha adottato una misura cautelare di sospensione. Ha ritenuto che le esigenze della società ricorrente potessero essere soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 22 ottobre 2026 per la trattazione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della complessità delle questioni dedotte.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della società ricorrente possono essere soddisfatte attraverso la fissazione dell’udienza di discussione
Il giudice può ritenere sufficiente, rispetto alle esigenze cautelari rappresentate, la fissazione dell’udienza di merito, senza concedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 116, comma 2, c.p.a.
per l’accertamento del diritto della Società ad accedere
La società ha richiamato il rito speciale in materia di accesso per chiedere l’accertamento del diritto di esaminare una pratica edilizia e l’ordine di esibizione al Comune.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può ritenere adeguata, in luogo della sospensione del provvedimento impugnato, la fissazione dell’udienza di merito quando questa misura soddisfi le esigenze rappresentate dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce le domande sostanziali proposte, che restano da esaminare nella successiva trattazione di merito.
- La complessità delle questioni dedotte può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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