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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32495/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario due iscrizioni ipotecarie disposte ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, collegate a una cartella di pagamento notificata nel 2003 e riferite a tributi erariali per le annualità 1998 e 1999, oltre accessori. La CTP ha rigettato il ricorso; la CTR ha accolto solo parzialmente l'appello. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché le spese del giudizio d'appello sarebbero state illegittimamente compensate; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse espressa sull'eccezione di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alle spese, ha affermato che la compensazione disposta dal giudice di merito era legittima, essendo giustificata dall'accoglimento solo parziale dell'appello e rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione della soccombenza reciproca e della compensazione. Quanto all'omessa pronuncia, ha escluso il vizio osservando che la CTR aveva esaminato il merito dei vincoli correlati alle iscrizioni ipotecarie, rendendo così implicitamente disattesa l'eccezione di prescrizione; l'omessa motivazione espressa non integra di per sé il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. quando la statuizione adottata è incompatibile con la pretesa non esaminata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    norma posta a fondamento delle iscrizioni ipotecarie impugnate, richiamata solo quale titolo del provvedimento esecutivo/garanzia patrimoniale

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese nel processo tributario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di spese

  • art. 112 c.p.c.

    norma invocata per dedurre omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste se la decisione implica il rigetto della questione non espressamente trattata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito quando vi sia soccombenza reciproca o comunque una situazione che giustifichi la deroga alla regola della soccombenza; il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
  • La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese non richiedono una perfetta corrispondenza matematica tra accoglimento della domanda e spese poste a carico della parte soccombente.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la statuizione adottata dal giudice è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata, poiché in tal caso deve ravvisarsi un rigetto implicito.
  • L'eccezione di prescrizione, se non trattata in modo espresso, può ritenersi implicitamente respinta quando la decisione sul merito presupponga la persistenza del credito o comunque sia incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione stessa.
  • La mancanza di una specifica argomentazione su una questione dedotta non equivale automaticamente a nullità della sentenza: occorre l'assenza totale della statuizione indispensabile alla definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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