Cassazione Civile, Ordinanza n. 32495/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato dinanzi al giudice tributario due iscrizioni ipotecarie disposte ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, collegate a una cartella di pagamento notificata nel 2003 e riferite a tributi erariali per le annualità 1998 e 1999, oltre accessori. La CTP ha rigettato il ricorso; la CTR ha accolto solo parzialmente l'appello. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché le spese del giudizio d'appello sarebbero state illegittimamente compensate; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non si fosse espressa sull'eccezione di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto alle spese, ha affermato che la compensazione disposta dal giudice di merito era legittima, essendo giustificata dall'accoglimento solo parziale dell'appello e rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione della soccombenza reciproca e della compensazione. Quanto all'omessa pronuncia, ha escluso il vizio osservando che la CTR aveva esaminato il merito dei vincoli correlati alle iscrizioni ipotecarie, rendendo così implicitamente disattesa l'eccezione di prescrizione; l'omessa motivazione espressa non integra di per sé il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. quando la statuizione adottata è incompatibile con la pretesa non esaminata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
norma posta a fondamento delle iscrizioni ipotecarie impugnate, richiamata solo quale titolo del provvedimento esecutivo/garanzia patrimoniale
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese nel processo tributario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di spese
art. 112 c.p.c.
norma invocata per dedurre omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio non sussiste se la decisione implica il rigetto della questione non espressamente trattata
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata come parametro del motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 92 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito quando vi sia soccombenza reciproca o comunque una situazione che giustifichi la deroga alla regola della soccombenza; il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
- La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese non richiedono una perfetta corrispondenza matematica tra accoglimento della domanda e spese poste a carico della parte soccombente.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la statuizione adottata dal giudice è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non espressamente esaminata, poiché in tal caso deve ravvisarsi un rigetto implicito.
- L'eccezione di prescrizione, se non trattata in modo espresso, può ritenersi implicitamente respinta quando la decisione sul merito presupponga la persistenza del credito o comunque sia incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione stessa.
- La mancanza di una specifica argomentazione su una questione dedotta non equivale automaticamente a nullità della sentenza: occorre l'assenza totale della statuizione indispensabile alla definizione della controversia.
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