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Ordinanza

Ordinanza n. 14095/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) dell’Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 (recante la disciplina per l’aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all’art. 16, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo ad esso assimilato ed il servizio civile universale non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”; B) delle Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 (Titoli di Servizio), allegate all’Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo ad esso assimilato ed il servizio civile universale non prestato in costanza di nomina; C) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; D) per l’accertamento e per la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente 16 punti (12 + 4 atteso che il servizio civile reso è stato svolto nel corso di due anni scolastici dal 27.06.2023 al 26.06.2024) nelle GPS per il biennio scolastico 2026/2028 per il servizio civile universale prestato non in costanza di nomina. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gentile Giuseppe Pio il 23/7/2026: A) Decreto di Pubblicazione m_pi.AOOUSPNO.REGISTRO-UFFICIALEU.0004006.16-07-2026 con relative Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente e educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028 pubblicate il 16.07.2026 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Novara; B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202607338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle di valutazione dei titoli, nella parte in cui escludono la valutazione integrale del servizio civile universale prestato non in costanza di nomina; graduatorie provinciali per le supplenze pubblicate dall'Ambito territoriale di Novara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale che disciplina l'aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, nonché le relative tabelle di valutazione dei titoli, contestando l'esclusione, dai servizi valutabili per intero, del servizio militare di leva, del servizio sostitutivo assimilato e del servizio civile universale prestato non in costanza di nomina. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto all'attribuzione di 16 punti nelle graduatorie per il biennio 2026/2028, in relazione al servizio civile svolto dal 27 giugno 2023 al 26 giugno 2024 nel corso di due anni scolastici. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di pubblicazione e le graduatorie provinciali per le supplenze dell'Ambito territoriale di Novara pubblicate il 16 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie interessati dalla posizione del ricorrente, anche con riferimento ai motivi aggiunti, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità già stabilite dalla Sezione, imponendo l'adempimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e il deposito della prova della notificazione nei successivi cinque giorni. Il giudice ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che la loro inosservanza comporta l'improcedibilità. Non è stata ancora decisa la fondatezza delle censure relative alla valutazione del servizio civile né l'istanza cautelare; la prosecuzione dell'esame è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    Disposizioni richiamate come base normativa della disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze.

  • art. 16, comma 6, Ordinanza Ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27

    Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    È la disposizione ministeriale impugnata, della quale il ricorrente contesta l'esclusione del servizio civile universale prestato non in costanza di nomina.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla formazione di graduatorie pubbliche e può pregiudicare la posizione di una pluralità di partecipanti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati, anche in relazione ai motivi aggiunti.
  • La notificazione mediante pubblici proclami può essere autorizzata quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo e la notificazione individuale risulti riferibile a una pluralità di soggetti partecipanti alla procedura.
  • Il termine assegnato per la notificazione mediante pubblici proclami e quello successivo per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione sono perentori; la loro inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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