Corte di giustizia, Sentenza C-268/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 luglio 2018. — AY. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Županijski Sud u Zagrebu. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 2, articolo 3, punto 2, e articolo 4, punto 3 – Motivi di non esecuzione – Chiusura delle indagini preliminari – Principio del ne bis in idem – Persona ricercata sentita in qualità di testimone in un precedente procedimento vertente sui medesimi fatti – Emissione di più mandati d’arresto europei nei confronti della stessa persona. — Causa C-268/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il sistema del mandato d’arresto europeo impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di pronunciarsi su ogni MAE trasmesso, anche quando vi sia già stata una decisione su un precedente MAE relativo alla stessa persona e ai medesimi fatti. Precisa inoltre che la chiusura di indagini avviate contro ignoti, con audizione della persona ricercata solo come testimone, non integra un precedente giudizio definitivo né una decisione riferibile a quella persona ai fini del ne bis in idem o dei motivi di non esecuzione facoltativi. Ne consegue che il MAE non può essere rifiutato sulla base degli articoli 3, punto 2, e 4, punto 3, della decisione quadro.
Mandato d’arresto europeo: obbligo di decidere su ogni MAE e irrilevanza, ai fini dei motivi di non esecuzione, di una chiusura di indagini avviate contro ignoti in cui la persona ricercata è stata sentita solo come testimone.
La questione giuridica
Se l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione debba pronunciarsi su ogni MAE anche dopo aver già deciso su un precedente MAE riguardante la stessa persona e gli stessi fatti; e se una decisione di chiusura di indagini preliminari avviate contro ignoti, in cui la persona ricercata è stata sentita solo come testimone, possa integrare un motivo di non esecuzione obbligatorio o facoltativo ai sensi dell’articolo 3, punto 2, o dell’articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.
Principio di diritto
L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve sempre adottare una decisione su ogni mandato d’arresto europeo ricevuto, anche se ha già statuito su un precedente mandato relativo alla stessa persona e agli stessi fatti. Inoltre, una decisione che chiuda indagini preliminari avviate contro ignoti, nelle quali la persona ricercata è stata sentita soltanto come testimone, non costituisce una "sentenza definitiva" né una decisione di non esercitare o di porre fine all’azione penale nei confronti di quella persona; pertanto non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione del MAE ai sensi dell’articolo 3, punto 2, o dell’articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1, paragrafo 2, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 2, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3, punto 2, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4, punto 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15, paragrafo 1, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 17, paragrafi 1 e 6, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 22, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Mandato d’arresto europeo e chiusura di indagini su ignoti
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Županijski sud u Zagrebu nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di AY, cittadino ungherese, per fatti di corruzione attiva. La Corte è chiamata a interpretare la decisione quadro 2002/584/GAI, in particolare i motivi di non esecuzione connessi al ne bis in idem e l’obbligo di pronunciarsi su ogni MAE trasmesso.
Fatti e procedimento principale
AY era stato inizialmente oggetto di indagini in Croazia, poi sospese per mancata cooperazione dell’Ungheria nell’esecuzione di una commissione rogatoria. Parallelamente, in Ungheria era stata avviata un’altra indagine per fatti analoghi, chiusa perché i fatti non costituivano reato secondo il diritto ungherese; in tale contesto AY era stato sentito solo come testimone. Dopo un primo MAE croato non eseguito, ne fu emesso un secondo a seguito del rinvio a giudizio di AY in Croazia.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se i motivi di non esecuzione dell’articolo 4, punto 3, richiedano che la precedente decisione riguardi la persona ricercata in qualità di indagato o imputato;
- se una chiusura di indagini avviate contro ignoti, con la persona ricercata sentita come testimone, possa fondare il rifiuto del MAE;
- se tale situazione possa integrare il motivo obbligatorio dell’articolo 3, punto 2;
- se lo Stato di esecuzione debba comunque pronunciarsi su ogni nuovo MAE, nonostante una precedente decisione sullo stesso soggetto.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, che consacra l’obbligo di esecuzione dei MAE secondo il principio del riconoscimento reciproco;
- l’articolo 3, punto 2, che prevede il motivo obbligatorio di non esecuzione per sentenza definitiva per gli stessi fatti;
- l’articolo 4, punto 3, che contempla tre motivi facoltativi di rifiuto legati a decisioni sul medesimo reato o agli stessi fatti;
- gli articoli 15, 17 e 22 della medesima decisione quadro, che impongono urgenza, motivazione del rifiuto e comunicazione della decisione all’autorità emittente;
- l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali, per il principio del ne bis in idem.
Ragionamento della Corte: obbligo di decidere su ogni MAE
Quanto alla quinta questione, la Corte afferma che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve adottare una decisione rispetto a ogni MAE ricevuto. Il sistema della decisione quadro non consente che un MAE resti senza risposta: la struttura normativa impone una decisione di esecuzione o di rifiuto, motivata e comunicata all’autorità emittente. Il fatto che sia già stato deciso su un precedente MAE relativo alla stessa persona e agli stessi fatti non esonera dall’obbligo di statuire sul nuovo MAE, specie se esso è stato emesso in una diversa fase del procedimento nello Stato emittente.
Ragionamento della Corte: articolo 3, punto 2, e ne bis in idem
La Corte osserva che il motivo obbligatorio dell’articolo 3, punto 2, richiede che la persona ricercata sia stata "giudicata con sentenza definitiva" per gli stessi fatti. Ciò presuppone l’esistenza di un’azione penale anteriore esercitata nei suoi confronti e conclusa definitivamente. Una persona sentita solo come testimone in indagini contro ignoti non è stata oggetto di un’azione penale e, quindi, non può dirsi giudicata con sentenza definitiva ai fini del ne bis in idem.
Ragionamento della Corte: articolo 4, punto 3, e interpretazione restrittiva
La Corte interpreta restrittivamente i motivi facoltativi di non esecuzione. Per il primo e il secondo motivo dell’articolo 4, punto 3, è necessario che la decisione dello Stato membro si riferisca al reato oggetto del MAE e che vi sia stato un coinvolgimento della persona ricercata nell’azione penale come indagato o imputato. Una decisione di chiusura di indagini contro ignoti, in cui la persona è stata ascoltata solo come testimone, non soddisfa tale requisito.
La Corte aggiunge che il terzo motivo dell’articolo 4, punto 3, richiede anch’esso una precedente sentenza definitiva riguardante la persona ricercata, condizione che nella specie difetta. Ne deriva che la decisione del pubblico ministero ungherese non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione del MAE.
Decisione / dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di adottare una decisione su ogni MAE trasmesso;
- l’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, punto 3, non consentono di rifiutare l’esecuzione sulla base di una decisione che ha chiuso indagini preliminari avviate contro ignoti, nelle quali la persona oggetto del MAE è stata sentita solo come testimone e non è stata sottoposta ad azione penale.
Principio affermato
Il ne bis in idem e i motivi di non esecuzione del MAE operano solo quando la persona ricercata sia stata effettivamente oggetto di un precedente procedimento penale concluso con decisione definitiva che la riguarda; non basta che i medesimi fatti siano già stati esaminati in indagini contro ignoti. Lo Stato di esecuzione deve comunque decidere su ogni MAE ricevuto e non può omettere di pronunciarsi per il solo fatto di aver già statuito su un MAE precedente.
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