Sentenza del 13/04/2015 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Termini di impugnazione - Tardiva proposizione del ricorso - Rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione relativa alla tardività del ricorso è stata ritenuta proponibile anche in appello, pur non essendo stata sollevata nel primo grado. Il giudice può quindi esaminare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione in qualsiasi stato e grado del giudizio. Se il ricorso risulta effettivamente tardivo, il processo deve essere definito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tardiva proposizione del ricorso tributario. In particolare, è stato stabilito che l'intempestività del ricorso introduttivo, ossia il suo deposito oltre il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, può essere eccepita anche per la prima volta nel giudizio di secondo grado. Ciò dipende dal fatto che il rispetto dei termini per impugnare incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e costituisce una questione rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
Norme richiamate
La norma stabilisce i termini entro i quali deve essere proposto il ricorso tributario. Il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso.
Cass. n. 25240/2007
La tardività del ricorso introduttivo riguarda la regolare costituzione del rapporto processuale e può essere rilevata d'ufficio dal giudice o dedotta per la prima volta anche in appello.
Massime di principio
- La verifica della tempestività del ricorso tributario è una questione preliminare e autonoma rispetto al merito della controversia.
- L'eccezione di tardività non è necessariamente soggetta alle preclusioni delle eccezioni di parte, perché il giudice può rilevarla d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- La parte resistente può contestare per la prima volta in appello che il ricorso originario sia stato presentato oltre il termine di legge.
- Chi intende impugnare un atto tributario deve calcolare con precisione il termine previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e conservare la documentazione relativa alla notifica dell'atto e alla presentazione del ricorso.
- Se il ricorso è tardivo, l'eventuale fondatezza delle doglianze di merito non consente normalmente di evitare la declaratoria di inammissibilità.
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