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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28486/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite quattro/cinque motivi indicati nell'impugnazione, contestava: 1) la ritenuta integrazione del reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) per presunta carenza di accertamenti sulla data di chiusura del conto corrente su cui era tratto l'assegno; 2) il diniego della circostanza attenuante comune (art. 62 n. 4 c.p.) relativo alla ridotta entità del danno (800 euro); 3) la eccessività della pena (art. 133 c.p.) rispetto alla reale entità del fatto (9 mesi di reclusione); 4) l'omessa decisione sulla richiesta, avanzata in appello nelle conclusioni scritte, di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis c.p.; 5) la contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse valutato correttamente, sulla base di elementi di fatto incontestati, la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 641 c.p., valorizzando indizi univoci: chiusura del conto corrente su cui era tratto l'assegno insoluto, intervallo temporale tra consegna dell'assegno (venerdì) e presentazione all'incasso (lunedì), urgenza nella conclusione dell'affare e la successiva rottamazione dell'auto con ottenimento di 800 euro. I motivi relativi all'attenuante e alla quantificazione della pena sono stati ritenuti generici poiché la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione basata su elementi di giudizio. La richiesta di sostituzione della pena ex art. 20-bis c.p. è stata considerata inammissibile in quanto proposta solo nelle conclusioni scritte nel rito cartolare di appello e non nell'atto di impugnazione o come motivo nuovo; la Corte d'appello non era tenuta a decidere d'ufficio. Il motivo sulla recidiva è inammissibile per non essere stato devoluto in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Il reato di insolvenza fraudolenta può essere provato con una pluralità di indizi, comprese condotte antecedenti e successive all'inadempimento; il silenzio o la dissimulazione dello stato di insolvenza rilevano come indizio del dolo.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    La Corte d'appello ha motivatamente negato l'applicazione della circostanza attenuante comune in considerazione degli elementi fattuali (modalità dell'operazione, risultato economico, comportamento dell'imputato).

  • art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena rientra nella valutazione di merito; ove la Corte d'appello espliciti i criteri e gli elementi presi in considerazione, la Cassazione non sindaca la congruità se il motivo è generico.

  • art. 20-bis cod. pen.

    La richiesta di sostituzione di pena detentiva breve con pena pecuniaria, nell'appello svolto col rito cartolare, deve essere proposta con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi; se formulata solo nelle conclusioni scritte non devolve la questione alla Corte d'appello, la quale non è tenuta a pronunciarne d'ufficio.

  • art. 99 cod. pen.

    La contestazione della recidiva deve essere devoluta al giudice d'appello per poter essere esaminata in Cassazione; questioni non oggetto di devoluzione in appello sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    I motivi di cassazione basati su violazione di legge o carenza/illogicità di motivazione sono sindacabili solo se attengono a questioni di diritto o a profili motivazionali specifici; censure generiche sui fatti sono inammissibili.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    La sostituzione della pena ex art. 20-bis non rientra tra le ipotesi in cui la Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi d'ufficio in riti cartolari, salvo che la questione sia stata validamente devoluta.

Massime di principio

  • In reati di insolvenza fraudolenta il dolo può essere provato anche con indizi concatenati (chiusura conto, tempistica degli incassi, comportamenti di dissimulazione, operazioni sul bene acquistato); perciò è essenziale documentare tempestivamente fatti e giustificazioni bancarie.
  • Le valutazioni su attenuanti e dosimetria della pena sono principalmente valutazioni di merito; in Cassazione sono difficilmente riformabili se la Corte d'appello ha dato motivazione adeguata.
  • Nel rito cartolare d'appello le richieste di pena sostitutiva ex art. 20-bis devono essere formulate nell'atto di impugnazione o come motivi nuovi; presentarle solo nelle conclusioni scritte può portare alla mancata decisione e alla loro inammissibilità in Cassazione.
  • Questioni non sollevate o non devolute al grado di appello non possono essere esaminate in Cassazione: è cruciale alimentare il gravame di appello con tutte le questioni di fatto e di diritto che si intendono far valere in sede di legittimità.
  • Censure generiche sulla valutazione del fatto (senza indicare punti specifici di illogicità o di travisamento probatorio) sono generalmente dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • Quando si contesta la recidiva o profili aggravanti, occorre trattarli esplicitamente in appello per evitare la loro esclusione dalla successiva impugnazione in Cassazione.

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