Ordinanza n. 2964/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento e la condanna ad ottenere il risarcimento, iure hereditatis, dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali a causa del decesso dell’individuato Maresciallo di 1^ Classe in congedo dell’Aeronautica Militare determinata dall'infermità “Glioblastoma (grado IV sec. WHO)” contratta in occasione del servizio prestato durante le missioni internazionali di pace in Kosovo dal mese di gennaio al mese di marzo del 2000, in Albania dal mese di ottobre al mese di dicembre del 2000 ed in Afghanistan dal mese di luglio al mese di novembre del 2008, per l'importo complessivo di Euro 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila/00) o per la maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della malattia sino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti (moglie e figli del de cuius) delle somme predette con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia mortale fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, iure hereditatis, un’azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro congiunto, deceduto l’8 gennaio 2016 dopo aver contratto un glioblastoma di grado IV. Hanno prospettato il nesso causale tra la patologia e il servizio prestato come maresciallo dell’Aeronautica Militare durante missioni internazionali di pace in Kosovo, Albania e Afghanistan, assumendo l’esposizione a esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e ossidazione di metalli pesanti, anche connessi all’impiego di munizioni all’uranio impoverito, in assenza di adeguati strumenti di prevenzione e protezione. La domanda, quantificata in euro 4.500.000 o nella diversa somma ritenuta equa, comprende danni patrimoniali, biologici, morali, esistenziali, biologici terminali e morali catastrofali, oltre interessi e rivalutazione. I ricorrenti hanno richiamato precedenti giudizi civili relativi al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e ai correlati benefici economici, deducendone la rilevanza ai fini del collegamento causale tra servizio e malattia.
La decisione
Il TAR non ha definito né in rito né nel merito l’azione risarcitoria e ha riservato ogni valutazione definitiva sulle domande proposte. Ha ritenuto opportuno procedere preliminarmente all’accertamento e alla quantificazione dei danni non patrimoniali mediante consulenza tecnica d’ufficio, facendo riferimento alle Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano quali criterio di concretizzazione uniforme dell’equità nella valutazione del pregiudizio all’integrità psico-fisica. Ai sensi dell’art. 67 c.p.a. ha disposto una CTU medico-legale, affidandola a un consulente incaricato di ricostruire l’esordio e l’evoluzione della patologia fino al decesso, la sintomatologia, le invalidità e la loro periodizzazione, la consapevolezza del carattere esiziale della malattia, le sofferenze fisiche e interiori, le limitazioni nella vita quotidiana e relazionale, i trattamenti terapeutici, riabilitativi e antidolorifici, la necessità di ausili o dell’assistenza di terzi e ogni elemento utile alla personalizzazione del danno. Il CTU dovrà inoltre valutare se la sofferenza soggettiva o la compromissione delle relazioni siano state superiori a quelle normalmente connesse al decorso della patologia. Sono stati fissati termini per il giuramento, la nomina dei consulenti tecnici di parte, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. L’acconto di euro 2.000, oltre accessori, è stato posto provvisoriamente per metà a carico di ciascuna parte, con statuizioni definitive sulle spese differite alla conclusione del giudizio. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 25 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell’azione risarcitoria proposta dagli eredi per i danni asseritamente subiti dal loro congiunto.
art. 67 c.p.a.
disporre, ai sensi dell’articolo 67 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), una consulenza tecnica d’ufficio
La norma è posta a fondamento dell’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio per accertare e quantificare i danni non patrimoniali.
art. 193 c.p.c.
prestazione del giuramento con le modalità stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile
La norma disciplina il giuramento del consulente tecnico d’ufficio.
art. 67, comma 5, c.p.a.
Richiamato per la futura quantificazione delle spese della consulenza tecnica d’ufficio.
art. 66, comma 4, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 67, comma 5, c.p.a., per la liquidazione definitiva delle spese della consulenza tecnica d’ufficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla necessità di oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In un giudizio amministrativo risarcitorio fondato su una patologia asseritamente contratta in occasione del servizio, il giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire l’evoluzione della malattia, la durata e il grado delle invalidità, le sofferenze fisiche e psichiche e le limitazioni dinamico-relazionali rilevanti ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale.
- La consulenza tecnica d’ufficio medico-legale può essere estesa alla verifica degli elementi concreti idonei a giustificare la personalizzazione del danno, purché riferiti alle peculiarità della vicenda e distinti dai pregiudizi normalmente connessi al decorso tipico della patologia.
- Le Tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano possono essere utilizzate come criterio di concretizzazione uniforme dell’equità nella liquidazione del pregiudizio all’integrità psico-fisica, ferma la necessità di considerare le specificità del caso concreto.
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