Sentenza n. 558/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) Dell’Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01) del 04.12.2024 – ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ; 2) Dell’esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell’area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it ; 3) Della prova scritta stessa, nelle parti di interesse; 4) Dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa; 5) Del riscontro di Formez Pa prot. n. U-059040/2024 del 20.12.2024 con cui si è negata la revisione dell’elaborato a seguito dell’istanza presentata da parte ricorrente; 6) Dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento. e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito di cui in narrativa, ad essere dichiarata idonea e ad essere conseguentemente ammessa al successivo step procedurale; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente e al suo inserimento nella opportuna Graduatoria; per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01), per come pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di approvazione, anche nella parte in cui si rinvia alla posizione degli idonei (parte, però, non resa pubblica), nelle parti di interesse; 2) Della graduatoria dei soli idonei e del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse, sebbene non pubblicata in forma completa, a cui fa rinvio la graduatoria finale pubblicata; 3) dell’avviso pubblicato il 04.08.2025 sul Portale Inpa recante “aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor – Codice 01 – Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all’Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 del bando di concorso”, per la parte di interesse; 4) della schermata visualizzabile nell’Area riservata del Portale inPA, 5) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione della graduatoria stessa; b) i verbali inerenti la rivalutazione del punteggio della ricorrente, ove esistenti; unitamente ad ogni altro atto impugnato mediante ricorso principale,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e successiva graduatoria finale del concorso per 19 posti di Auditor presso la Regione Calabria, con attribuzione del punteggio di 20,5 e mancato superamento della soglia di 21 punti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'esito della prova scritta, composta da 40 quesiti a risposta multipla, deducendo l'erroneità e l'ambiguità del quesito di lingua inglese: «According to the school rules, all the students ______ wear a uniform». Tra le opzioni figuravano «Must» e «Have to», ma l'amministrazione aveva considerato esclusivamente «Must» come risposta corretta, penalizzando la risposta «Have to» fornita dalla candidata. La ricorrente ha sostenuto che entrambe le forme esprimono l'obbligo e che, nel contesto considerato, anche «Have to» era grammaticalmente corretta. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione alla graduatoria finale e agli atti connessi, chiedendo il riesame del punteggio, l'attribuzione del punteggio spettante e l'ammissione alla fase di valutazione dei titoli. Nel corso del giudizio è stata disposta verificazione affidata a una professoressa ordinaria di lingua e traduzione inglese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che i quiz concorsuali debbano essere formulati in modo chiaro e non ambiguo, prevedendo per ciascun quesito una sola risposta indubitabilmente esatta. La verificazione ha accertato che «must» e «have to» esprimono entrambe il concetto di obbligo e possono essere utilizzate nel contesto delle regole scolastiche; non esistono regole grammaticali che impongano necessariamente una forma rispetto all'altra. Il Collegio ha condiviso integralmente tali conclusioni, precisando che il giudice non è vincolato agli esiti della verificazione, ma può recepirli quando siano logicamente coerenti e adeguatamente supportati. Ha quindi accertato l'errore nella correzione del quesito e disposto l'attribuzione di 0,75 punti in luogo della penalità di 0,25 punti, portando il punteggio complessivo da 20,5 a 21,5. La candidata ha così superato la soglia di sbarramento ed è stata ammessa alla valutazione dei titoli. Poiché era stata già inserita con riserva nella graduatoria e aveva ottenuto 3 punti per i titoli, il TAR ha stabilito che la graduatoria dovesse essere modificata eliminando la riserva. Sono stati annullati gli atti impugnati; Formez PA - Commissione interministeriale RIPAM è stata condannata al pagamento del compenso del verificatore e delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ha costituito la base per l'ammissione cautelare della ricorrente alla fase di valutazione dei titoli, con riserva della decisione di merito.
Massime di principio
- I quesiti a risposta multipla nelle prove concorsuali devono essere formulati in modo chiaro, completo e non ambiguo e devono prevedere una sola risposta incontestabilmente corretta secondo la scienza di riferimento; è illegittima la domanda che costringa il candidato a scegliere tra più risposte sostanzialmente corrette o tra quella meno errata e quella approssimativamente più accettabile.
- La discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice nella formulazione dei quiz è sindacabile dal giudice amministrativo quando il quesito non rispetti i canoni della riserva di scienza e presenti un'ambiguità obiettiva, tale da impedire l'individuazione di un'unica risposta corretta.
- Quando una verificazione tecnica sia logicamente coerente e adeguatamente supportata da riferimenti scientifici, il giudice amministrativo può condividerne le conclusioni; il giudice, quale peritus peritorum, non è tuttavia vincolato alle risultanze del verificatore e può discostarsene, motivando adeguatamente le ragioni dello scostamento.
- L'accertata erroneità di un quesito concorsuale impone la riassegnazione del punteggio secondo i criteri previsti per la risposta corretta, con conseguente ricalcolo della soglia di superamento e riedizione degli atti della procedura concorsuale.
- L'effetto conformativo dell'annullamento degli atti concorsuali impone all'amministrazione di eliminare la riserva dall'inserimento in graduatoria quando, in esecuzione della pronuncia, il candidato abbia conseguito il punteggio utile e siano stati valutati i titoli.
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