Sentenza n. 6129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01001/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 1001/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego regionale di VIA e AIA per una discarica in località Giammiglione del Comune di Crotone
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi: omessa pronuncia sulla violazione dei doveri di buona amministrazione, lealtà procedimentale e divieto di aggravamento del procedimento; errore di fatto nella ricostruzione della documentazione prodotta; violazione della disciplina di VIA e AIA, sostenendo che le prescrizioni dell'Autorità di bacino e degli altri enti avrebbero potuto essere recepite nel provvedimento finale senza imporre una nuova valutazione progettuale; violazione dell'art. 10 del d.lgs. 36/2003, degli artt. 25 e 29-sexies del d.lgs. 152/2006 e difetto di motivazione, poiché la società riteneva di avere già depositato il progetto definitivo e i piani richiesti; extrapetizione e integrazione postuma della motivazione da parte del TAR; erronea valutazione dei pareri espressi nella conferenza di servizi, con particolare riguardo ai pareri negativi del Comune e della Provincia e ai pareri favorevoli o favorevoli con prescrizioni dell'Autorità di bacino e della Soprintendenza; violazione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze che avevano annullato precedenti dinieghi regionali; violazione del principio del one shot temperato; violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e difetto di motivazione sulle osservazioni presentate contro i motivi ostativi. La controversia riguardava il diniego regionale di VIA e AIA adottato dopo la riapertura del procedimento conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3279/2021. Nel nuovo procedimento l'Autorità di bacino aveva rilevato criticità idrologiche, idrauliche, idrogeologiche, geomorfologiche e ambientali e aveva formulato prescrizioni, anche in relazione a una nuova soluzione progettuale di deviazione delle acque superficiali verso un bacino adiacente. La Regione aveva quindi richiesto la completa rivisitazione del progetto definitivo, aggiornata alla normativa sopravvenuta e alle prescrizioni dell'Autorità di bacino. La società aveva trasmesso alcuni piani e documenti, ma aveva sostanzialmente rinviato alla progettazione originaria del 2009, ritenendo non necessaria una nuova progettazione complessiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il diniego regionale perché la documentazione prodotta non consentiva una valutazione complessiva e prognostica delle interferenze tra la discarica e le nuove opere idrauliche, né permetteva di verificare l'adeguamento del progetto alle sopravvenienze normative e alle numerose prescrizioni dell'Autorità di bacino. La nuova soluzione progettuale, relativa alla deviazione del deflusso verso un bacino idrografico adiacente, è stata considerata radicalmente diversa sotto il profilo idrologico-idraulico e richiedeva un aggiornamento completo del progetto, degli studi geologici e geotecnici, delle verifiche di stabilità, della valutazione della circolazione idrica sotterranea e dei piani di monitoraggio. Il Collegio ha distinto le semplici condizioni o prescrizioni ambientali, normalmente inseribili nel provvedimento finale, dalle integrazioni che incidono sul contenuto sostanziale del progetto e che devono essere previamente incorporate nella documentazione sottoposta a valutazione. Ha escluso l'errore di fatto del TAR, poiché il parere dell'Autorità di bacino aveva giudicato solo parzialmente soddisfacenti i chiarimenti forniti. Ha escluso la violazione o elusione del giudicato: le precedenti sentenze avevano imposto vincoli conformativi, ma non avevano riconosciuto la spettanza del titolo autorizzatorio e lasciavano all'amministrazione il riesercizio del potere, anche alla luce delle sopravvenienze normative e delle nuove criticità ambientali. Ha ritenuto rispettati gli obblighi partecipativi e motivazionali, poiché la Regione aveva esaminato le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della conferenza di servizi, non fondata su una mera prevalenza quantitativa dei pareri, ma sulla rilevanza qualitativa degli interessi ambientali e idrogeologici coinvolti. Le spese d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 36/2003
La disposizione è stata ritenuta rilevante per la necessità di disporre di una progettazione completa e conforme ai requisiti normativi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della discarica; il diniego, tuttavia, non è stato fondato sul mero contenuto dell'autorizzazione, ma sull'incompletezza sostanziale del progetto da valutare.
art. 25 d.lgs. 152/2006
La previsione delle condizioni ambientali nel provvedimento di VIA non consente di sostituire la preventiva integrazione di elementi progettuali sostanziali, necessari per valutare l'impatto dell'opera.
art. 29-sexies d.lgs. 152/2006
Le prescrizioni AIA possono integrare l'autorizzazione, ma non rendono superflua la completa definizione e valutazione del progetto quando le modifiche richieste incidono sul suo contenuto sostanziale e sulle interferenze ambientali.
art. 14-ter l. 241/1990
Nella conferenza di servizi la valutazione delle posizioni prevalenti deve considerare qualitativamente la rilevanza degli interessi tutelati e non può ridursi a un conteggio numerico dei pareri.
art. 10-bis l. 241/1990
L'obbligo di esaminare le osservazioni sui motivi ostativi è assolto quando l'amministrazione le valuta puntualmente e spiega perché non sono idonee a superare le ragioni ostative.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego è adeguatamente motivato quando individua le carenze progettuali e le criticità ambientali che impediscono il rilascio dell'autorizzazione.
art. 21-septies l. 241/1990
La deduzione di elusione del giudicato non determina la nullità dell'atto quando l'amministrazione si conforma ai vincoli conformativi della sentenza e riesercita il potere su presupposti aggiornati senza riconoscimento giudiziale della spettanza del bene della vita.
art. 34 c.p.a.
L'annullamento del diniego non comporta il riconoscimento della spettanza del titolo autorizzatorio quando residuano poteri amministrativi da esercitare.
d.lgs. 121/2020
Le sopravvenute prescrizioni tecniche e le BAT di settore impongono l'aggiornamento della progettazione e dei piani dell'impianto nel procedimento di riesercizio del potere.
art. 36 d.lgs. 152/2006
La disciplina ambientale sopravvenuta e gli aggiornamenti degli strumenti di pianificazione e gestione del rischio idrogeologico giustificano la rivalutazione degli aspetti idraulici, geologici e ambientali del progetto.
Massime di principio
- Quando, nel riesercizio del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale di un diniego VIA/AIA, emergono sopravvenienze normative o una nuova soluzione progettuale che modifica le interferenze ambientali dell'intervento, l'amministrazione può esigere una rivisitazione complessiva del progetto e degli studi tecnici, anche se il progetto originario era già stato valutato positivamente sotto altri profili.
- Le prescrizioni ambientali inseribili nel provvedimento di VIA o AIA non comprendono le integrazioni che incidono sul contenuto sostanziale del progetto e che sono indispensabili per consentire una valutazione attendibile delle sue interferenze idrologiche, idrauliche, geologiche, geomorfologiche e ambientali.
- Il giudicato di annullamento di un diniego ambientale, quando non riconosce la spettanza del bene della vita, vincola l'amministrazione alla rimozione dei vizi accertati e al rispetto dei vincoli conformativi, ma non impedisce il riesercizio del potere sulla base di sopravvenienze normative, nuovi accertamenti tecnici e criticità ambientali non adeguatamente valutate in precedenza.
- Nella conferenza di servizi la prevalenza delle posizioni deve essere determinata mediante una ponderazione qualitativa degli interessi pubblici coinvolti; la rilevanza degli interessi ambientali e idrogeologici può giustificare una determinazione negativa anche in presenza di un maggior numero di pareri favorevoli.
- L'obbligo di motivare il rigetto delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990 è adempiuto quando l'amministrazione esamina le deduzioni dell'interessato e chiarisce perché esse non superano le carenze istruttorie e progettuali ostative al rilascio del titolo.
- Ai fini del rilascio congiunto di VIA e AIA, la progettazione deve essere sufficientemente completa da consentire non solo la valutazione dell'impatto ambientale, ma anche la verifica delle condizioni tecniche necessarie per l'autorizzazione finale all'esercizio dell'impianto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →