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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'ottemperanza della sentenza n. 21326/24 del Tar Lazio del 26 novembre 2024, emessa nel ric. iscritto al nr. R.G. 9827/24, pubblicata in data 27 novembre 2024, con la quale questo Tar ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente, liquidate in euro 750,00 oltre al rimborso del C.U., nonchè al rimborso forfettario delle spese generali al 15,00%, oltre CPA ed IVA come per legge.

Giustizia amministrativa202513215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 21326/2024 nella parte relativa al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 21326/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dell'Interno il 27 novembre 2024, con la quale l'Amministrazione era stata condannata al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in euro 750,00, oltre spese forfettarie del 15%, IVA, CPA e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza presupposta era passata in giudicato, era stata validamente notificata all'Amministrazione e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza prova del pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Interno di dare completa esecuzione alla sentenza n. 21326/2024, mediante il pagamento al ricorrente di euro 750,00 per spese e competenze, oltre spese forfettarie del 15%, IVA, CPA e restituzione del contributo unificato, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, salvo pagamento già intervenuto. Ha respinto, allo stato, la richiesta di nomina immediata di un commissario ad acta e di applicazione dell'astreinte, ritenendo sufficiente la stringente e celere procedura di esecuzione fissata con la sentenza. Ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la previsione di penalità di mora; nel caso concreto il giudice ne ha escluso l'applicazione immediata, ritenendo sufficiente il termine assegnato per l'adempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di azionare l'ottemperanza, ove l'Amministrazione non abbia provveduto.

  • l. 53/1994

    La notifica a mezzo PEC della sentenza all'Amministrazione debitrice è stata ritenuta idonea a comprovare la conoscenza legale del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato validamente notificato all'amministrazione debitrice, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto.
  • In presenza di un obbligo pecuniario puntualmente determinato nel titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate, assegnando un termine perentorio per l'adempimento.
  • La nomina immediata di un commissario ad acta e l'applicazione dell'astreinte non costituiscono conseguenze necessarie dell'accoglimento dell'ottemperanza: possono essere respinte quando il giudice ritenga sufficiente il termine assegnato per l'adempimento e la procedura esecutiva predisposta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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