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Ordinanza

Ordinanza n. 2437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202409052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, n. 6757/2024, relativa alla legittimità della rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 6757/2024, contestando principalmente la legittimità della rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della l. n. 234/2021. Nel giudizio è stata sollevata la questione della conformità di tale disposizione agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU. Il giudizio era già stato sospeso con ordinanza n. 2939/2025. La Sezione ha rilevato che la questione di costituzionalità, identica o analoga a quella oggetto di numerosi altri giudizi, era stata rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza n. 7511/2025 e che la Corte si era riservata di decidere dopo l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026. Le parti sono state sentite sulla possibilità di una sospensione impropria ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e nessuna ha chiesto una nuova rimessione della questione alla Corte costituzionale nel presente giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato, non definitivamente pronunciando sull’appello, ha disposto la sospensione del giudizio. La sospensione è stata ritenuta necessaria perché l’imminente pronuncia della Corte costituzionale sulla conformità dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017 agli evocati parametri costituzionali e sovranazionali è pregiudiziale e avrà diretta rilevanza sulla controversia, che verte principalmente sulla legittimità della rinuncia prevista dalla norma. La Sezione ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 4/2024, secondo cui la sospensione impropria, sia quando la questione è sollevata in un diverso giudizio sia quando è sollevata nel giudizio stesso, costituisce sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. quando la decisione della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione europea o dell’Adunanza plenaria abbia carattere pregiudiziale rispetto alla definizione della causa. Non è stata quindi definita nel merito la fondatezza dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017

    Disposizione la cui conformità costituzionale e sovranazionale, in particolare quanto alla rinuncia prevista, costituisce la questione pregiudiziale del giudizio.

  • art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021

    Ha sostituito l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, oggetto della questione di legittimità.

  • art. 24 Cost.

    Parametro costituzionale evocato per la questione di legittimità della disciplina della rinuncia.

  • art. 111 Cost.

    Parametro costituzionale evocato per la questione di legittimità della disciplina contestata.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Parametro costituzionale interposto, in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU.

  • art. 46 CDFUE

    Parametro eurounitario richiamato in relazione al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Parametro convenzionale richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito il contraddittorio delle parti sulla possibilità di disporre la sospensione impropria del giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    Fondamento della sospensione necessaria quando la definizione della causa dipende dalla soluzione di una questione pregiudiziale.

Massime di principio

  • La sospensione impropria in senso lato, disposta in attesa della soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità o di una pregiudiziale eurounitaria avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio da sospendere, costituisce una sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
  • La sospensione impropria in senso stretto, disposta nel giudizio nel quale è stata sollevata la questione di costituzionalità o la questione pregiudiziale eurounitaria, ha natura di sospensione necessaria quando la decisione della Corte costituzionale o della Corte di giustizia è pregiudiziale alla definizione della controversia.
  • La pendenza di una pronuncia della Corte costituzionale su una questione identica o strettamente pregiudiziale rispetto a quella controversa nel giudizio amministrativo giustifica la sospensione del processo, in ragione della portata normativa delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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