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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23761 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI - Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Presupposto - Trasferimento del bene nello Stato estero - Appalto avente ad oggetto anche la realizzazione di stampi - Momento rilevante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la non imponibilità IVA, prevista dall'art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331/1993, delle cessioni intracomunitarie relative a stampi realizzati in Italia per una committente britannica. La società aveva fatturato gli stampi senza applicare l'IVA, sostenendo che essi rientrassero nel medesimo contratto di appalto avente a oggetto anche la produzione delle testate cilindriche. Gli stampi, tuttavia, erano rimasti presso la subappaltatrice italiana e successivamente erano stati utilizzati per ulteriori forniture. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, cessato il contratto originario, la mancata spedizione o il mancato trasferimento materiale degli stampi nel Regno Unito escludesse la non imponibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che il trasferimento materiale dello stampo deve essere verificato alla cessazione del rapporto contrattuale cui la cessione dello stampo si riferisce. Non rilevano successivi contratti, anche tra le stesse parti e aventi a oggetto prodotti realizzati con i medesimi stampi. Se, alla cessazione del contratto originario, lo stampo non è stato trasferito nello Stato del committente, né è stato consumato o distrutto nel processo produttivo, manca un presupposto della non imponibilità e l'operazione è soggetta a IVA in Italia. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, pari a 8.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1, lettera a), convertito nella legge n. 427 del 1993

    Sono non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto.

    Il trasferimento materiale del bene nello Stato membro di destinazione è un elemento costitutivo della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie. Per gli stampi realizzati nell'ambito di un appalto, il requisito va verificato alla cessazione del contratto originario, salvo che lo stampo sia stato consumato o distrutto nel processo produttivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lettera a)

    È richiamato insieme all'art. 41 del D.L. n. 331/1993 quale disciplina delle operazioni non imponibili connesse a cessioni verso l'estero o intracomunitarie.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    La nullità della notificazione è sanata con effetto retroattivo quando l'atto raggiunge il suo scopo, anche mediante la costituzione della parte destinataria.

  • Codice di procedura civile, art. 330

    Disciplina il luogo e le modalità di notificazione dell'impugnazione; nel caso concreto la notifica effettuata direttamente alla società, anziché al procuratore domiciliatario, è stata ritenuta nulla ma sanata dalla costituzione della resistente.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per applicare la non imponibilità a una cessione intracomunitaria non basta che il cliente sia stabilito in un altro Stato membro: occorre provare l'effettiva spedizione o il trasferimento materiale del bene nello Stato di destinazione.
  • Quando un contratto comprende sia la realizzazione di uno stampo sia la produzione dei beni ottenuti mediante lo stampo, il requisito del trasferimento dello stampo va valutato alla fine di quel contratto unitario, non alla fine di eventuali contratti successivi.
  • La permanenza dello stampo presso il produttore o presso un subappaltatore non mantiene indefinitamente la non imponibilità: dopo la cessazione del contratto originario, l'assenza di trasferimento, consumo o distruzione dello stampo può comportare l'applicazione dell'IVA.
  • I successivi rapporti commerciali, anche tra le medesime parti e aventi a oggetto prodotti analoghi realizzati con lo stesso attrezzo, costituiscono operazioni autonome e non possono prorogare artificialmente il termine per verificare il trasferimento del bene strumentale.
  • La documentazione contrattuale dovrebbe indicare chiaramente durata, oggetto, eventuali forniture ripartite, proprietà dello stampo, luogo di custodia e momento previsto per la consegna o il trasferimento, così da dimostrare il corretto trattamento IVA.
  • Le circolari dell'amministrazione finanziaria possono orientare l'interpretazione, ma non sono fonti normative vincolanti: il giudice deve applicare direttamente la legge.

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