Sentenza n. 2054/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.42/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per sei annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di 3.000 euro, relativo alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante la notificazione della sentenza il 10 aprile 2024, l'Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo, inducendo il ricorrente a proporre e notificare il ricorso per ottemperanza il 24 luglio 2025. Nel gennaio 2026, nelle more del giudizio, il ricorrente ha ricevuto l'accredito dell'importo dovuto e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'integrale soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 800 euro per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio.
art. 39 c.p.a.
Richiamato unitamente alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione soddisfa integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa risultante dal giudicato, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l'adempimento dell'Amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, poiché la condotta amministrativa ha reso necessaria l'instaurazione del processo.
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