Sentenza n. 497/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 176/2024 del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.202, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 176/2024 del Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo complessivo di euro 2.500,00, riferito a cinque annualità. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto documentazione relativa al pagamento delle spese legali e la ricorrente ha confermato, con nota del 17 giugno 2026, la sopravvenuta esecuzione della sentenza, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione del 14 agosto 2025, nonché il rispetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, consistente nella notificazione della sentenza all'amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa esecutiva della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito secondo il principio della soccombenza virtuale e ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l'amministrazione ha dato esatta esecuzione al giudicato soltanto nel corso del processo e sussistevano i presupposti per l'azione di ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza e decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione richiede la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; il TAR ha accertato il perfezionamento di tali condizioni.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, è necessario che il titolo sia passato in giudicato e che sia stata previamente perfezionata la notificazione all'amministrazione debitrice, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude l'esame del merito ai soli fini della regolazione delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Se l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza e il ricorso sarebbe risultato fondato alla data della sua proposizione, l'amministrazione può essere condannata alle spese di lite.
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