Cassazione Civile, Ordinanza n. 27107/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso per l’omessa registrazione di un decreto del Tribunale che ingiungeva il pagamento di somme a titolo di rimborso di un mutuo e riconosceva un debito per il medesimo importo. In appello la decisione tributaria aveva escluso l’autonoma soggezione a imposta di registro del riconoscimento di debito e aveva confermato la solidarietà di ciascun mutuante nel pagamento dell’imposta sul decreto ingiuntivo. In cassazione la parte contribuente ha proposto ricorso, ma la Corte ha rilevato che il ricorso notificato non era stato depositato in cancelleria nel termine di legge ex art. 369 c.p.c.; inoltre, a seguito della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., non era stata presentata istanza di decisione nel termine di quaranta giorni. La questione centrale decisa dalla Corte è stata quindi processuale, ossia l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso notificato presso la cancelleria della Corte entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., prendendo atto anche della mancata presentazione dell’istanza di decisione a seguito della proposta di definizione accelerata. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
"Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati"
La proposta di definizione accelerata, se non seguita dall’istanza di decisione della parte ricorrente nel termine di legge, comporta che il ricorso si intende rinunciato; nel caso concreto la Corte richiama la disciplina ma decide comunque sull’improcedibilità per mancato deposito ex art. 369 c.p.c.
art. 369, primo comma, c.p.c.
Il mancato deposito del ricorso notificato in cancelleria determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, anche se la parte intimata si sia costituita e non abbia contestato la ritualità dell’impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È il rito camerale conseguente alla richiesta di decisione sulla proposta accelerata; la Corte richiama la norma per descrivere la sequenza procedimentale.
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte esclude che il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata versi in incompatibilità a comporre il collegio giudicante.
art. 52 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 51 c.p.c. per escludere l’incompatibilità del consigliere relatore rispetto alla decisione collegiale.
art. 391 c.p.c.
La Corte richiama la norma come conseguenza della mancata istanza di decisione dopo la proposta accelerata, nell’ambito del meccanismo di rinuncia implicita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di improcedibilità integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso notificato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. comporta l’improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla costituzione della parte intimata o dalla mancata contestazione della ritualità dell’impugnazione.
- La proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. non esclude la successiva partecipazione del consigliere che l’ha formulata al collegio decidente, perché tale proposta non ha natura decisoria né valore di pronuncia definitiva.
- Se la proposta di definizione accelerata non è seguita, nel termine di legge, da istanza di decisione della parte ricorrente munita di nuova procura speciale, il ricorso si intende rinunciato secondo il meccanismo previsto dalla disciplina speciale.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione fonda la condanna alle spese a carico della parte soccombente e legittima l’attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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