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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33650/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla confisca disposta. Il ricorrente contestava che, trattandosi di confisca facoltativa, il giudice non avrebbe adeguatamente dimostrato il nesso strumentale tra i telefoni e i reati (furto in abitazione, riciclaggio e detenzione illegale di arma) né provato il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa. In particolare, si obiettava che il G.i.p. aveva indicato un generico legame tra l'utilizzo dei cellulari e la commissione dei furti senza dimostrare la loro destinazione esclusiva al mantenimento dei contatti con i complici e senza motivare come la restituzione dei telefoni avrebbe agevolato la commissione di nuovi reati. Il ricorso accennava anche ad altra "attrezzatura di vario genere" ma senza specificarne i dettagli

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo ai telefoni: ha confermato che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240 c.p. è legittima quando sussista un nesso strumentale non occasionale e una prognosi di pericolo di reiterazione; nel caso concreto il G.i.p. ha motivato in modo idoneo rilevando l'utilizzo dei telefoni per mantenere i contatti con i complici e il mancato rilascio del codice di sblocco come elemento indicativo della funzionalità dei dispositivi rispetto ai delitti. Quanto all'ulteriore attrezzatura, il ricorso è stato dichiarato generico e quindi inammissibile perché non specificava gli oggetti contestati. Conseguentemente la confisca e la distruzione dei due telefoni e dell'attrezzatura sono state confermate e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui richiamata per il contesto procedurale della sentenza impugnata

  • art. 240 cod. pen.

    delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto

    Prevede la confisca facoltativa di cose utilizzate o destinate alla commissione del reato o che ne costituiscono prodotto/profitto. La giurisprudenza richiede un nesso strumentale non occasionale e una motivazione prognostica circa la probabilità di reiterazione per legittimare la confisca

  • art. 448, comma 2 e comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamati per chiarire la tutela delle statuizioni non oggetto di accordo fra le parti nel patteggiamento; le misure di sicurezza o patrimoniali non concordate sono suscettibili di impugnazione per vizio di motivazione

  • art. 606, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizi di motivazione; invocato per la possibilità di censurare la motivazione delle misure patrimoniali non concordate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede un nesso strumentale stabile tra bene e reato: non basta l'uso occasionale, è necessaria una motivazione prognostica sulla probabilità di reiterazione.
  • Quando la confisca (o altra misura patrimoniale) non fa parte dell'accordo di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione autonoma e prognostica; tale motivazione è impugnabile per vizio di motivazione in Cassazione.
  • Elementi probatori indiretti (es. rifiuto o impossibilità di fornire il codice di sblocco del telefono) possono legittimamente essere valutati dal giudice come indizio della funzionalità del bene rispetto alla commissione di reati.
  • Le impugnazioni generiche che non specificano gli oggetti contestati o le ragioni concrete di censura sono inammissibili; il ricorrente deve indicare chiaramente quali beni e su quale base si contesta la confisca.
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), quindi è importante valutare la fondatezza e la precisione delle censure prima di proporre impugnazioni

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