Cassazione Penale, Sentenza n. 33650/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla confisca disposta. Il ricorrente contestava che, trattandosi di confisca facoltativa, il giudice non avrebbe adeguatamente dimostrato il nesso strumentale tra i telefoni e i reati (furto in abitazione, riciclaggio e detenzione illegale di arma) né provato il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa. In particolare, si obiettava che il G.i.p. aveva indicato un generico legame tra l'utilizzo dei cellulari e la commissione dei furti senza dimostrare la loro destinazione esclusiva al mantenimento dei contatti con i complici e senza motivare come la restituzione dei telefoni avrebbe agevolato la commissione di nuovi reati. Il ricorso accennava anche ad altra "attrezzatura di vario genere" ma senza specificarne i dettagli
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo ai telefoni: ha confermato che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240 c.p. è legittima quando sussista un nesso strumentale non occasionale e una prognosi di pericolo di reiterazione; nel caso concreto il G.i.p. ha motivato in modo idoneo rilevando l'utilizzo dei telefoni per mantenere i contatti con i complici e il mancato rilascio del codice di sblocco come elemento indicativo della funzionalità dei dispositivi rispetto ai delitti. Quanto all'ulteriore attrezzatura, il ricorso è stato dichiarato generico e quindi inammissibile perché non specificava gli oggetti contestati. Conseguentemente la confisca e la distruzione dei due telefoni e dell'attrezzatura sono state confermate e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui richiamata per il contesto procedurale della sentenza impugnata
art. 240 cod. pen.
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto
Prevede la confisca facoltativa di cose utilizzate o destinate alla commissione del reato o che ne costituiscono prodotto/profitto. La giurisprudenza richiede un nesso strumentale non occasionale e una motivazione prognostica circa la probabilità di reiterazione per legittimare la confisca
art. 448, comma 2 e comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamati per chiarire la tutela delle statuizioni non oggetto di accordo fra le parti nel patteggiamento; le misure di sicurezza o patrimoniali non concordate sono suscettibili di impugnazione per vizio di motivazione
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizi di motivazione; invocato per la possibilità di censurare la motivazione delle misure patrimoniali non concordate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede un nesso strumentale stabile tra bene e reato: non basta l'uso occasionale, è necessaria una motivazione prognostica sulla probabilità di reiterazione.
- Quando la confisca (o altra misura patrimoniale) non fa parte dell'accordo di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione autonoma e prognostica; tale motivazione è impugnabile per vizio di motivazione in Cassazione.
- Elementi probatori indiretti (es. rifiuto o impossibilità di fornire il codice di sblocco del telefono) possono legittimamente essere valutati dal giudice come indizio della funzionalità del bene rispetto alla commissione di reati.
- Le impugnazioni generiche che non specificano gli oggetti contestati o le ragioni concrete di censura sono inammissibili; il ricorrente deve indicare chiaramente quali beni e su quale base si contesta la confisca.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), quindi è importante valutare la fondatezza e la precisione delle censure prima di proporre impugnazioni
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