Sentenza n. 122/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento prot. n. 21754 del 20 settembre 2022, notificato a mezzo PEC in pari data, col quale il Comune di Campagna, a definitivo riscontro della diffida del ricorrente prot. n. 5525 del 14 marzo 2022, ha rigettato l'istanza del ricorrente di rimessione in pristino dei terreni siti nel Comune di Campagna, alla località Quadrivio, distinti al catasto foglio 70, particella 836 e pagamento dei danni non patrimoniali e da mancato utilizzo ovvero mediante adozione di formale atto, ai sensi dell’art. 42–bis d.p.r. 327/2001, con conseguente pagamento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e da mancato utilizzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale che ha negato l'obbligo di rimettere in pristino i terreni o di procedere all'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ritenendo che le opere fossero private e non realizzate dal Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune, a seguito della diffida a rimettere in pristino i terreni oppure ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante con corresponsione dei danni, ha escluso di aver occupato il fondo e di essere tenuto ad adottare tali misure. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi e mancato apporto partecipativo; 2) travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che strada, parcheggio e impianti di illuminazione avessero natura pubblica e fossero destinati al servizio della collettività. Ha chiesto anche un'istruttoria testimoniale. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, la tardività della prova della proprietà e l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota avesse natura meramente ricognitiva.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione relativa alla legittimazione attiva, poiché il ricorso è infondato nel merito. Ha qualificato la nota impugnata come provvedimento espresso di diniego a provvedere ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, e non come mera comunicazione ricognitiva, in quanto il Comune ha escluso la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'acquisizione sanante. La censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990 è stata respinta perché, secondo il giudice, il Comune non era il soggetto che aveva occupato il terreno; pertanto, le eventuali osservazioni del ricorrente non avrebbero potuto incidere sulla determinazione fondata sull'accertamento di tale situazione. È stata inoltre respinta la censura di travisamento e difetto di istruttoria: il Comune non aveva realizzato le opere, eseguite da privati nell'ambito della trasformazione di un lotto residenziale e aventi utilità privata. La relazione tecnica di parte e le fotografie non hanno fornito prova idonea della natura pubblica delle opere né della loro riferibilità al Comune; le determine comunali prodotte riguardavano un impianto di pubblica illuminazione situato in area diversa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non rileva quando l'amministrazione non è il soggetto autore dell'occupazione e l'apporto del privato non avrebbe potuto incidere sulla determinazione fondata su una situazione di fatto ritenuta precisa.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La nota che esclude la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'acquisizione sanante costituisce un provvedimento espresso di diniego a provvedere; l'istituto presuppone che l'amministrazione sia responsabile dell'occupazione o della trasformazione del bene.
art. 63, comma 3, c.p.a.
La richiesta di istruttoria testimoniale non supplisce all'assenza di prova documentale idonea circa la natura pubblica delle opere e la loro riferibilità all'amministrazione.
Massime di principio
- La determinazione con cui un'amministrazione esclude la propria responsabilità per l'occupazione o trasformazione di un bene privato e nega, per tale ragione, l'applicabilità dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 ha natura provvedimentale ed è autonomamente impugnabile, anche quando contiene accertamenti fattuali.
- L'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non può essere imposta a un'amministrazione che dimostri di non avere realizzato né disposto l'occupazione o la trasformazione del bene.
- La censura di omessa partecipazione procedimentale non conduce all'annullamento quando l'amministrazione non è il soggetto autore dell'occupazione e il contributo partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare la determinazione fondata su tale presupposto fattuale.
- La natura pubblica di opere insistenti su un fondo privato e la loro riferibilità all'amministrazione devono essere provate con elementi concreti e pertinenti; una relazione tecnica di parte o materiale fotografico non specificamente riferibile alle opere controverse non è sufficiente.
- Atti comunali relativi a opere pubbliche realizzate in un'area diversa non dimostrano, in assenza di ulteriori elementi, la riferibilità dei lavori alle opere presenti sul fondo oggetto della controversia.
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