Cassazione Penale, Sentenza n. 17947/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava la violazione di legge per mancata notifica della data dell'udienza di fronte alla Corte di Appello al nuovo difensore: la citazione in appello sarebbe stata inviata allo studio del precedente difensore e non al nuovo, nonostante fosse stata effettuata una nuova nomina di difensore e un'elezione di domicilio in data 19.3.2017; si eccepiva quindi la nullità della notifica e la mancata partecipazione al giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Dal esame degli atti è risultato che la prima elezione di domicilio presso l'Avv. Giuseppe Fenderico, effettuata il 22.12.2016, non era mai stata revocata o modificata nei registri; la successiva nomina di altro difensore (18.3.2017) non comportò automaticamente il trasferimento del domicilio processuale, ed il domicilio presso il nuovo difensore risultò eletto solo il 18.3.2018 e limitatamente alle notificazioni inerenti al procedimento di patrocinio a spese dello Stato. Pertanto la notifica del decreto di citazione in appello al primo domicilio era corretta. La Corte ha inoltre rilevato che il rapporto processuale si era comunque instaurato (il difensore aveva inviato conclusioni), e perciò non sussisteva la nullità dedotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Richiamato per qualificare il capo relativo alla ricettazione in forma lieve: la Corte di merito ha ricondotto il capo b) nella ipotesi lieve prevista dal capoverso dell'art. 648 c.p., con conseguente determinazione della pena.
art. 23 comma 8 del DL 137/2020
Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; la Procura ha utilizzato tale strumento per concludere per il rigetto del ricorso, evidenziando che la notifica non costituiva causa di nullità.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio processuale rimane efficace fino a quando non sia modificata in modo formale e opponibile: la semplice nomina di un nuovo difensore non comporta automaticamente il trasferimento del domicilio se non vi è espressa e registrata elezione.
- Le notificazioni indirizzate al domicilio validamente eletto sono valide anche se il difensore effettivamente diverso o successivamente indicato non le ha ricevute, salvo prova della effettiva modifica del domicilio comunicata e registrata.
- Per contestare la validità di una notifica occorre dimostrare che la modifica del domicilio era stata efficacemente comunicata prima dell'atto notificato; eccezioni sollevate tardivamente o senza documentazione probatoria sono destinate a risultare ininfluenti.
- La produzione di atti difensivi successivi (es. invio di conclusioni) può costituire prova che il rapporto processuale si è comunque instaurato e che il ricorrente non ha subito un pregiudizio consolidato dalla presunta nullità della notifica.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare la fondatezza della censura prima di promuovere il gravame.
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