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Sentenza

Sentenza del 26/11/2021 n. 36765 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio contestava che operazioni societarie tra SEG s.r.l., S. s.r.l. e soggetti riconducibili a S.R. fossero sostanzialmente fittizie: tramite una serie di bonifici e 'giroconti' le somme partivano e ritornavano alla stessa disponibilità di S.R. per far apparire la capacità finanziaria della S. s.r.l. finalizzata all'acquisizione di quote della SEG e neutralizzare fiscalmente la tassazione sui dividendi, configurando abuso del diritto e carenza di sostanza economica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento. La Suprema Corte ha ritenuto errata la motivazione della C.T.R. sia sul profilo formale (impropria pretesa che l'avviso riproduca le osservazioni rese nel contraddittorio) sia sul piano sostanziale (omesso esame di elementi fattuali decisivi e travisamento dell'onere della prova). Ha quindi rinviato la causa alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione perché riesamini la controversia conformandosi ai principi giurisprudenziali richiamati; la decisione di merito dovrà anche regolare le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Norme che disciplinano l'accertamento fiscale e il contraddittorio endoprocedimentale; l'avviso è stato emesso ai sensi di tali disposizioni dopo verifica "a tavolino".

  • art. 360 c.p.c.

    Articolo invocato per denunciare vizio di motivazione (n.3) e omesso esame di fatti decisivi (n.5) nella sentenza impugnata.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di capacità contributiva e alla corretta applicazione delle regole fiscali in presenza di operazioni elusive.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha censurato la C.T.R. per avere invertito l'onere a carico dell'Amministrazione in punto di prova dell'assenza di valide ragioni economiche.

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis

    convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020

    Normativa processuale richiamata in relazione alla forma di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

  • Giurisprudenza di questa Corte

    Cass. n. 12853/2021; Cass. n. 15321/2019; Cass. n. 2224/2021

    Principi consolidati sull'abuso del diritto e sulla motivazione degli atti impositivi: l'avviso di accertamento non deve necessariamente riportare le osservazioni del contribuente ma deve indicare chiaramente le operazioni prive di sostanza economica e permettere di conoscere an e quantum; l'operazione elusiva va valutata considerando l'assenza di ragioni economiche apprezzabili e l'onere probatorio in materia.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento emesso dopo contraddittorio non è obbligato a riportare testualmente tutte le osservazioni del contribuente; ciò che conta è che l'atto permetta al contribuente di conoscere con chiarezza il "an" e il "quantum" e le operazioni ritenute prive di sostanza economica.
  • In presenza di operazioni potenzialmente elusive, l'Amministrazione deve indicare fatti e circostanze che consentano di ritenere carente la sostanza economica delle operazioni; la valutazione complessiva può tener conto di elementi quali flussi finanziari circolari, conti aperti ad hoc con saldi azzerati, rientri delle somme al disponente originario, meccanismi di svalutazione e modalità di distribuzione degli utili.
  • L'onere di provare l'esistenza di valide ragioni economiche non marginali che giustifichino l'operazione grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato indizi concreti di elusione; non è corretto ribaltare quest'onere sull'Amministrazione.
  • La semplice circostanza che utilità per la persona fisica non sorgano fino alla distribuzione formale degli utili non esclude a priori accertamenti di carattere sostanziale: la disciplina anti-elusiva valuta la realtà economica degli atti e i loro effetti complessivi, non solo la loro veste formale.
  • Il giudice di merito deve esaminare e motivare tutti i fatti e gli elementi decisivi posti in luce dalle parti; omissioni o valutazioni parziali possono determinare cassazione e rinvio per nuovo esame.

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