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Sentenza

Sentenza n. 7657/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Interno – dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – servizio concorsi – Centro Psicotecnico con cui veniva comunicato, in data 28.10.2022 all'odierno ricorrente un giudizio di non idoneità per aver conseguito una media globale inferiore a 12/20 nell'ambito delle prove attitudinali; - del bando di concorso avente ad oggetto al Concorso Pubblico, per Esame, per l'assunzione di 1650 Posti per Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.1.2020 solo ove dovesse essere ritenuto lesivo della posizione dell'odierno ricorrente; - del provvedimento pubblicato sul sito con cui veniva disposto l’ “Avvio della procedura assunzionale di 500 allievi agenti della Polizia di Stato Ai sensi dell'art. 16-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si procede all'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti, indetto in data 29 gennaio 2020” solo ove dovesse essere ritenuto lesivo della posizione dell'odierno ricorrente; - di tutti i verbali della Commissione redatti nell'ambio della procedura di cui ad oggetto, limitatamente alle parti lesive della posizione dell'odierno ricorrente, con specifico riferimento ai verbali determinati dal Centro Psicotecnico e dalla Commissione attitudinale e, in ogni caso, con riferimento alle parti che determinavano l'esclusione per inidoneità dell'odierno ricorrente; - di ogni ulteriore atto prodromico e/o successivo, anche di estremi sconosciuti, che risulti essere lesivo della posizione dell'odierno ricorrente, nonché di eventuali graduatorie definitive e e/o provvisorie assunte in esito alle prove di cui al bando in oggetto e/o risultanze delle ulteriori prove svolte nell'ambito della procedura concorsuale de qua e degli eventuali provvedimenti attuativi delle stesse.

Giustizia amministrativa202216598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata il 2 marzo 2026, con la quale il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito il giudizio di non idoneità e gli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove attitudinali del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, oltre agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità comunicatogli il 28 ottobre 2022 dal Centro Psicotecnico della Polizia di Stato, fondato sul conseguimento di una media globale inferiore a 12/20 nelle prove attitudinali. Ha inoltre impugnato, ove lesivi, il bando di concorso, l'avvio della procedura assunzionale di 500 allievi agenti mediante utilizzo dell'elenco degli idonei alla prova scritta, i verbali della Commissione e gli ulteriori atti della procedura. Dal testo della sentenza non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando il giudice ne prenda atto e non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante integrale compensazione, ove l'esito del contenzioso lo giustifichi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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