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Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Trento, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione con adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. - della nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. PAT/RFS171-13/01/2026-0020588, recante in oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’ambito unico territoriale di Trento – Comunicazione di aggiudicazione ai sensi degli artt. 90 e 36 del D.lgs. 36/2023”, nonché della nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. PAT/RFS171-13/01/2026-0022058, recante in oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’ambito unico territoriale di Trento – Trasmissione offerte ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.lgs. 36/2023”, entrambe limitatamente alle determinazioni assunte dalla Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n.36/2023, in merito, rispettivamente, alle richieste di oscuramento avanzate da Novareti s.p.a., odierna ricorrente e aggiudicataria, e Italgas Reti s.p.a., con riguardo alle parti delle offerte contenenti segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, per quanto oggetto dei motivi del presente ricorso; -quale atto presupposto, della nota prot. n. 587113 in data 23/7/2025, recante “Nota riservata della commissione tecnica del 21 luglio 2025 in merito alla sussistenza e rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai concorrenti per la presenza di segreti tecnici e commerciali”, citata nelle note di cui sopra, con la quale la Commissione Tecnica si è espressa in merito alla sussistenza e rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai concorrenti; -di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto, con riserva di motivi aggiunti; e per l’accoglimento delle domande di ostensione/esibizione formulate nelle conclusioni.

Giustizia amministrativa202600011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte per segreti tecnici o commerciali, comunicate unitamente all'aggiudicazione, e nota della commissione tecnica presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aggiudicataria, collocata al primo posto nella procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito unico provinciale, ha impugnato, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023, le determinazioni con cui la Provincia Autonoma di Trento aveva respinto gran parte delle sue richieste di oscuramento relative alla documentazione amministrativa, all'offerta tecnica, all'offerta economica e alla documentazione giustificativa dell'offerta. La ricorrente sosteneva che le parti non oscurate contenessero segreti tecnici o commerciali e informazioni qualificabili come know-how, ai sensi degli artt. 35 del d.lgs. 36/2023 e 98 del d.lgs. 30/2005. Deduceva violazione degli artt. 3 e 97, comma 2, Cost., degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 3 e 22 ss. l. 241/1990 e dei principi in materia di accesso, nonché violazione dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e parità di trattamento. Deduceva inoltre eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, lamentando che la stazione appaltante avesse valutato in modo più rigoroso le proprie dichiarazioni rispetto a quelle della seconda classificata. In via subordinata chiedeva l'annullamento delle determinazioni di oscuramento relative all'offerta della seconda classificata e l'ostensione di taluni documenti, prospettando esigenze di accesso difensivo connesse alla possibile proposizione di un ricorso incidentale. La stazione appaltante e la controinteressata chiedevano il rigetto; la Provincia eccepiva anche l'inammissibilità della domanda subordinata.

La decisione

Il Collegio ha applicato il rito speciale e superaccelerato previsto dall'art. 36, commi 4 e seguenti, del d.lgs. 36/2023, ritenendo che esso riguardi le decisioni espresse della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento comunicate insieme all'aggiudicazione; in mancanza di una simile decisione troverebbe invece applicazione il rito ordinario ex art. 116 c.p.a. Nel merito ha rigettato la domanda principale. La disciplina degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 privilegia, nel nuovo sistema, una maggiore ostensibilità della documentazione di gara: la segretezza costituisce eccezione e può riguardare soltanto informazioni specificamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico, idonee a conferire un vantaggio concorrenziale e assistite da effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Non è sufficiente il generico richiamo al know-how, all'organizzazione interna o alle procedure operative. Nel caso concreto la stazione appaltante e la commissione tecnica avevano motivato adeguatamente il mancato oscuramento, rilevando la genericità delle dichiarazioni della ricorrente, l'assenza di riferimenti a specifiche competenze, brevetti o tutele oggettive e, per alcune modalità operative, l'impiego di software o prodotti commerciali liberamente acquistabili. Le precisazioni formulate dalla ricorrente soltanto nel ricorso costituivano integrazione postuma delle ragioni di segretezza e non potevano fondare il sindacato giudiziale, poiché tali ragioni devono essere puntualmente esposte nella fase procedimentale, così da consentire alla stazione appaltante di valutarle. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: essa richiede la prova rigorosa della perfetta identità delle situazioni comparate, non fornita dalla ricorrente; inoltre, la controinteressata aveva indicato con maggiore precisione le singole parti da oscurare e la ricorrente non aveva contestato puntualmente la sussistenza dei relativi segreti. La domanda subordinata di ostensione dell'offerta della seconda classificata è stata parimenti respinta. La ricorrente non aveva contestato in modo specifico la decisione di oscuramento dell'offerta della controinteressata né aveva posto in dubbio la sussistenza dei relativi segreti tecnici e commerciali. Il Collegio ha inoltre osservato che gli atti relativi a chiarimenti e risposte non oggetto delle decisioni di oscuramento restavano estranei al perimetro del giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore della Provincia Autonoma di Trento e della controinteressata, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    possono essere esclusi [...] il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione [...] in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali

    La limitazione dell'accesso è eccezionale e richiede una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a informazioni specifiche qualificabili come segreti tecnici o commerciali.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara

    Anche in presenza di segreti tecnici o commerciali l'accesso può essere consentito quando sia indispensabile per la difesa in giudizio, nei limiti della relativa esigenza.

  • art. 36, commi 3-5, d.lgs. 36/2023

    Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili [...] entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione

    Le decisioni sulle richieste di oscuramento devono essere comunicate con l'aggiudicazione e sono impugnabili con rito speciale entro dieci giorni; l'ostensione delle parti oscurate è sospesa sino alla scadenza del termine per impugnare.

  • art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio [...] ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata

    Il contenzioso sulle decisioni di oscuramento è soggetto a rito camerale superaccelerato e a decisione con sentenza semplificata.

  • art. 98, d.lgs. 30/2005

    devono essere segrete [...] non debbono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; devono possedere valore economico, proprio perché segrete

    Il segreto commerciale presuppone segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adeguate misure di protezione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; la regola rileva anche quando la parte tenta di introdurre in giudizio, per la prima volta, elementi sui quali l'amministrazione non si è pronunciata.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico; il rinvio generico a schede sinottiche o prospetti di raffronto può risultare inammissibile.

  • art. 42, d.lgs. 127/1991

    Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata [...] presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio

    La pubblicità legale del bilancio consolidato esclude, in linea di principio, che i relativi dati possano essere qualificati come segreti tecnici o commerciali per il solo fatto di essere inseriti in un'offerta.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l'adozione delle misure cautelari monocratiche iniziali, successivamente esaminate nel giudizio camerale.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Ha costituito, unitamente all'art. 26 c.p.a., la base per la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo alle decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, comunicate insieme all'aggiudicazione, si applica il rito speciale previsto dall'art. 36, commi 4 e seguenti, del d.lgs. 36/2023; il ricorso deve essere notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
  • Nel nuovo sistema degli appalti pubblici, l'ostensione della documentazione di gara costituisce la regola e la segretezza tecnica o commerciale costituisce un'eccezione limitata alle sole informazioni specificamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico, idonee a conferire un vantaggio concorrenziale e assistite da effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
  • Il generico richiamo al know-how, all'organizzazione interna o alle procedure operative non è sufficiente a giustificare l'oscuramento: l'operatore deve indicare già nella fase procedimentale l'oggetto dell'informazione, la sua funzione, il vantaggio competitivo o tecnologico e le ragioni per cui essa non è generalmente nota o accessibile agli operatori del settore.
  • Le ragioni della segretezza devono essere esposte in modo puntuale all'amministrazione nella fase procedimentale; non è consentito integrare per la prima volta nel ricorso le motivazioni omesse o generiche, perché ciò impedirebbe alla stazione appaltante di esercitare correttamente il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza e al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • La disparità di trattamento è configurabile soltanto previa allegazione e prova della perfetta identità delle situazioni poste a confronto e dell'irragionevole diversità del trattamento; la mera diversità delle decisioni sulle richieste di oscuramento di concorrenti diversi non è sufficiente.
  • Il fatto che un documento contenga dati economici o appartenga alla documentazione aziendale non dimostra, da solo, la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, soprattutto quando le informazioni risultino soggette a pubblicità legale o siano genericamente indicate come idonee a procurare un vantaggio concorrenziale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

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