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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5726/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309; dedotta violazione dell'art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità) e vizio della motivazione, con l'affermazione che i 14,223 grammi di cocaina sequestrati non raggiungerebbero la soglia ritenuta rilevante (15 grammi) e pertanto dovrebbe essere riconosciuta la fattispecie di lieve entità

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la valutazione della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, debba essere complessiva e congiunta sui parametri legislativamente indicati (quantità, qualità, mezzi, modalità, circostanze). Ha respinto l'applicazione "a contrario" dei principi sulla "ingente quantità" richiamati dal ricorrente. La Corte di appello aveva correttamente negato la lieve entità alla luce del dato ponderale (14,223 grammi, corrispondenti a circa 66 dosi), dell'elevato principio attivo (65-75%), della presenza di strumenti per il confezionamento e di un bilancino di precisione, di foglietti con nomi e cifre e di 500 euro in contanti in banconote di vario taglio, elementi indicativi di attività organizzata. Conseguentemente resta confermata la pronuncia di merito (condanna con rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa) e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disciplina la fattispecie del "fatto di lieve entità" (originariamente attenuante speciale) e indica i parametri da valutare congiuntamente: quantità, qualità dello stupefacente, mezzi adoperati, modalità della condotta e circostanze che l'hanno accompagnata. La Corte richiede una valutazione globale e motivata di tutti gli indici

  • art. 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    comma 2 (richiamato argomentativamente)

    Riferimento normativo alla nozione di "ingente quantità" (aggravante) utilizzata nella giurisprudenza; la Corte sottolinea che tale nozione si basa esclusivamente sulla quantità, a differenza del comma 5 dell'art. 73

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, possa gravare sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e altre somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte applica tale norma e fissa il versamento in euro 3.000,00

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione

    Decisione in tema di "ingente quantità" che il ricorrente aveva invocato "a contrario"; la Corte di legittimità precisa che i principi su ingente quantità non sono automaticamente applicabili per determinare la lieve entità, perché quest'ultima richiede valutazione su più parametri

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 35737/2010; Sez. 3, n. 23945/2015; Sez. U, n. 51063/2018

    Richiami giurisprudenziali che chiariscono il metodo valutativo del comma 5 dell'art. 73: la valutazione deve essere complessiva, gli indici possono compensarsi, ma è possibile che uno di essi assuma valore assorbente solo se ciò risulta dall'analisi complessiva e ben motivata

Massime di principio

  • La qualificazione del "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutti gli indici espressamente indicati dalla norma (quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze); nessun parametro è automaticamente decisivo
  • Non è ammessa l'applicazione "a contrario" di principi formulati per altre figure (es. "ingente quantità"): la lieve entità ha propri criteri valutativi multiparametrici
  • La semplice inferiorità della massa dello stupefacente rispetto a una soglia numerica non garantisce di per sé il riconoscimento della lieve entità: devono essere considerati anche purezza, numero di dosi ricavabili, strumenti di confezionamento, annotazioni contabili e denaro in contanti, che indicano finalità di spaccio organizzato
  • Il giudice deve motivare esplicitamente l'esame di tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare eventuali operazioni di compensazione o prevalenza tra gli indici; se uno degli elementi viene ritenuto assorbente, ciò deve emergere dalla valutazione globale
  • In sede di cassazione, ricorsi che non espongono un serio vizio di diritto od errori di valutazione non superano il filtro di ammissibilità e possono essere dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e, ove previsto, al versamento alla Cassa delle ammende

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