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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32107/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IRPEF versata sulle somme ottenute in giudizio dal Tribunale del lavoro come risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con una pubblica amministrazione. L'Ufficio aveva negato il rimborso; il ricorso dinanzi alla CTP e poi l'appello alla CTR erano stati respinti. In Cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.P.R. 917/1986, sostenendo che le somme avevano natura risarcitoria, correlate alla precarietà lavorativa subita, e quindi non erano imponibili. Nel corso del giudizio l'Agenzia ha poi annullato in autotutela il diniego di rimborso, sicché la Corte ha dovuto anche valutare la cessazione della materia del contendere e la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha revocato il precedente decreto di estinzione per rinuncia, rilevando che la rinuncia non risultava proposta dalla ricorrente. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, perché l'Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela il diniego di rimborso e accolto la pretesa della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese nei confronti del Ministero intimato, non titolare del tributo, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del grado in applicazione della soccombenza virtuale. La decisione si fonda sul principio che le somme riconosciute dal giudice del lavoro come risarcimento del danno da illegittima precarizzazione, ex art. 36 d.lgs. 165/2001, hanno funzione esclusivamente risarcitoria e non sostitutiva di reddito, sicché non sono assoggettabili a IRPEF ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 917/1986.

Norme richiamate

  • art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

    richiamato per la partecipazione dell'Agenzia all'udienza di discussione

  • art. 391 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione al decreto di estinzione e alla successiva richiesta di fissazione di udienza

  • art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.

    richiamato nel contesto della revoca del decreto di estinzione

  • art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"

    le somme risarcitorie sono imponibili solo se sostituiscono redditi perduti; se hanno funzione solo risarcitoria del danno emergente o della perdita di chance non sono tassabili

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per qualificare come redditi le indennità che sostituiscono redditi perduti

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    le somme con funzione esclusivamente risarcitoria e non sostitutiva della retribuzione non sono assoggettabili a tassazione

  • art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    nel pubblico impiego contrattualizzato vieta la conversione del rapporto a tempo indeterminato ma riconosce il diritto al risarcimento del danno da violazione delle regole di assunzione e impiego

  • art. 1223 cod. civ.

    richiamato per l'onere di provare il danno risarcibile nei termini della perdita patrimoniale causata dalla violazione

  • l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5

    richiamata quale criterio di misura del risarcimento nel lavoro pubblico contrattualizzato

  • art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.

    richiamato per la richiesta di fissazione d'udienza successiva al decreto di estinzione

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile per abuso nella reiterazione di contratti a termine non deriva dalla mancata conversione del rapporto, che resta esclusa, ma dalla violazione delle norme imperative sull'assunzione e sull'impiego del lavoratore.
  • Le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno da illegittima precarizzazione sono imponibili solo se e nei limiti in cui sostituiscano redditi perduti; se, invece, hanno funzione esclusivamente risarcitoria o da perdita di chance, non costituiscono reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 917/1986.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo o il diniego di rimborso in corso di giudizio, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In tema di spese, la condanna dell'ente che ha mantenuto il diniego fino al giudizio di legittimità può essere disposta secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il merito si chiude con cessazione della materia del contendere.
  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il risarcimento per illegittima reiterazione dei contratti a termine può essere riconosciuto anche con parametri forfetari o mediante riferimento a un certo numero di mensilità, ma ciò non ne muta la natura risarcitoria se non è sostitutivo di retribuzione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLavoro a termine
RamiTributiLavoro
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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