Cassazione Penale, Ordinanza n. 10662/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18/03/2024. La fattispecie concreta, per quanto emerge dal testo, riguarda una condanna per ricettazione di assegni o comunque di beni di provenienza illecita, con contestazione centrata sulla prova dell'elemento soggettivo, in particolare sulla consapevolezza della provenienza illecita. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p., sostenendo l'insufficienza della prova del dolo; con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e non correlato alle ragioni della decisione di merito, che avevano valorizzato la circolazione degli assegni, la mancata giustificazione del possesso e l'inconsistenza di una diversa ricostruzione difensiva. Il secondo motivo è stato ritenuto sia privo di concreta specificità sia manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto dal richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, come nel caso di specie, in cui i giudici di merito avevano considerato la negativa capacità a delinquere desunta dal curriculum criminale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta pertanto ferma, senza modifica del giudizio di responsabilità e del trattamento sanzionatorio. La Corte ha inoltre escluso che i motivi di ricorso superassero il vaglio di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p. e ha ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche motivato dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La norma è richiamata come parametro della censura sulla ricettazione, in particolare per contestare la prova dell'elemento soggettivo; la Corte rileva che la doglianza non si confronta specificamente con la motivazione di merito sulla consapevolezza della provenienza illecita.
art. 581 c.p.p.
È indicato come fonte del requisito di specificità dei motivi di ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
La disciplina delle attenuanti generiche è richiamata implicitamente nella doglianza sul loro mancato riconoscimento; la Corte ribadisce che il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi negativi rilevanti o alla mancanza di elementi positivi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che si limiti a riproporre le deduzioni già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione di merito.
- In materia di ricettazione, la contestazione dell'elemento soggettivo non è sufficiente se non si misura con gli indici valorizzati dal giudice di merito per desumere la consapevolezza della provenienza illecita, quali la circolazione del titolo, l'assenza di giustificazione del possesso e l'inconsistenza della versione alternativa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi negativi ritenuti decisivi oppure la mancanza di elementi positivi da valorizzare; non è necessario confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva.
- La manifesta infondatezza di un motivo può concorrere con la sua genericità a fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudizio di merito resta immutato e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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