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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27447/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile che, secondo la società assicuratrice, sarebbe stato negoziato e pagato in violazione delle regole di legittimazione del prenditore e delle cautele richieste alle banche. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta, e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo, in fatto, che il titolo fosse stato pagato al soggetto legittimato risultante dall'assegno, che la clausola "per conoscenza e garanzia" non valesse come girata, che non vi fossero segni evidenti di contraffazione e che le banche avessero assolto la propria prova liberatoria di diligenza. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 l. assegni e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il titolo era stato pagato al soggetto che aveva firmato "per conoscenza e garanzia" e non all'effettivo intestatario, con mancato accertamento dell'identità del presentatore; 2) violazione dei canoni ermeneutici ex art. 1362 c.c. e degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., censurando l'interpretazione della convenzione di assegno e negando che essa escludesse o limitasse la responsabilità bancaria; 3) omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 43, 22 e 41 l. assegni, dell'art. 1218 c.c. e della normativa antiriciclaggio, lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato i dati anagrafici del presentatore e del fidefaciente, il regime del titolo sbarrato e gli obblighi di identificazione e verifica gravanti sulle banche. Le banche resistenti hanno contestato i motivi con distinti controricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, mentre la Corte territoriale aveva accertato in fatto che l'assegno era stato pagato all'intestatario legittimato e non al soggetto che aveva firmato "per conoscenza e garanzia". Ha ritenuto non fondato il secondo motivo, osservando che la decisione di merito si fondava su una ratio autonoma, comunque sufficiente a escludere la responsabilità delle banche, e che la convenzione richiamata non imponeva la verifica dell'effettiva esistenza del credito sottostante all'assegno. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del fatto, nella parte relativa al titolo sbarrato perché la questione era stata ritenuta tardiva in appello, e nella parte inerente alla normativa antiriciclaggio perché trattava una questione non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente devoluta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La clausola di intrasferibilità e la legittimazione al pagamento del titolo vanno valutate alla luce dell'accertamento fattuale sul soggetto effettivamente pagato; non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che mira solo a ribaltare tale accertamento.

  • art. 41 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La questione relativa alla circolazione del titolo sbarrato non può essere esaminata in cassazione se non risulta specificamente devoluta e trattata nei gradi di merito.

  • art. 22 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma senza che la Corte ne ravvisi una concreta applicazione decisiva nel caso, anche per difetto di adeguata devoluzione della questione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta priva di specificità, poiché la motivazione della sentenza impugnata affrontava in modo chiaro il punto decisivo della non equivalenza della firma "per conoscenza e garanzia" a girata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per il rilievo attribuito dal giudice di merito a un fatto ritenuto provato e non specificamente contestato; la Corte di legittimità non ha ravvisato errori censurabili nei limiti dedotti.

  • art. 1218 c.c.

    In tema di responsabilità contrattuale, la banca convenuta deve offrire la prova liberatoria della diligenza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale prova fosse stata raggiunta e che alcuni profili invocati dalla ricorrente riguardassero, invece, la prova contraria a suo carico.

  • art. 1362 c.c.

    La convenzione di assegno non è stata interpretata come fonte di una deroga idonea a imporre alle banche la verifica dell'esistenza del rapporto causale sottostante al titolo.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili quando tendevano a una nuova valutazione del fatto, a dedurre questioni nuove o a denunciare un vizio di motivazione in modo non specifico.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili sul contrasto tra decisione impugnata e norme richiamate; non basta un elenco di norme asseritamente violate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito delle memorie in vista della trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove: se il motivo mira a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, è inammissibile.
  • La censura per violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente la norma violata, ne esamina il contenuto precettivo e lo confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti non basta.
  • Nel pagamento di un assegno non trasferibile, la responsabilità della banca per pagamento a soggetto non legittimato presuppone che sia dimostrato il concreto scostamento tra il soggetto pagato e il prenditore risultante dal titolo; la clausola apposta per la sola identificazione del presentatore non equivale, di per sé, a girata.
  • Se la sentenza di merito fonda la decisione su una ratio autonoma e sufficiente, la censura che colpisce solo una diversa argomentazione o un profilo non decisivo è inammissibile per carenza di interesse o di decisività.
  • La questione non trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri di averla ritualmente dedotta nei gradi di merito e di averne riprodotto i termini essenziali nel ricorso.
  • In tema di responsabilità contrattuale della banca, la prova liberatoria può riguardare la diligenza nell'identificazione del presentatore e l'assenza di anomalie rilevabili con l'ordinaria professionalità; profili diversi, come la verifica dell'effettiva esistenza del credito sottostante, richiedono una specifica previsione negoziale o normativa.
  • Quando il giudice di merito qualifica una deduzione come prova contraria gravante sull'attore, il ricorrente non può spostare in cassazione tale riparto dell'onere probatorio senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il motivo tende in realtà a sollecitare una rivalutazione complessiva del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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