Sentenza n. 239/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Comune di Fano del 17/01/2023 – pratica edilizia n. 21/2018, di ogni presupposto, connesso e collegato provvedimento, e, ove occorrer possa anche degli artt. 22 e 26 del Piano di Gestione Integrata Zone Costiere (GIZC); nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle esposte argomentazioni, per l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) e di monetizzazione degli standards urbanistici;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Comune di Fano del 17 gennaio 2023 relativo a una pratica edilizia, con domanda subordinata di restituzione del contributo di costruzione e della monetizzazione degli standard urbanistici
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento comunale relativo alla pratica edilizia, degli atti presupposti, connessi e collegati e, ove occorrente, degli artt. 22 e 26 del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere. In via subordinata aveva chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione, comprendente oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, nonché a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 23 dicembre 2025, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese. Il Comune di Fano e la Regione Marche hanno aderito alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente e dell'adesione delle amministrazioni resistenti. Non è stata quindi esaminata la legittimità del provvedimento edilizio, né la domanda subordinata di restituzione delle somme versate. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della richiesta della parte ricorrente e dell'assenza di esplicita opposizione delle amministrazioni resistenti.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, non contestata dalle amministrazioni resistenti, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando viene meno l'utilità concreta e attuale della decisione giudiziale.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito le censure rivolte contro l'atto impugnato né le eventuali domande subordinate dipendenti dall'interesse alla decisione principale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando è richiesta dalla parte interessata e le amministrazioni resistenti non vi si oppongono espressamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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