Cassazione Penale, Sentenza n. 22345/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e la condannava per reati di bancarotta. In particolare censurava, con riguardo al residuo reato di bancarotta fraudolenta documentale, la qualificazione della sua condotta come dolosa: sosteneva che si era trattato di mera negligenza nella tenuta delle scritture contabili e che la sua condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'art. 217 l. fall. (bancarotta colposa), non alla bancarotta fraudolenta documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto (ossia le censure generiche e fattuali rivolte contro l'affermazione di responsabilità penale sono state respinte) e ha annullato la sentenza impugnata soltanto con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 l. fall., rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per la rideterminazione. Il motivo dell'annullamento parziale è la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018) che ha dichiarato incostituzionale la formulazione che fissava automaticamente la durata in dieci anni; pertanto la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice di merito con le regole di cui all'art. 133 c.p.. Restano invece definitivi il giudicato sulla responsabilità penale e la misura della pena principale. Per la non totale soccombenza della Malerba, non è stata disposta nei suoi confronti la condanna al pagamento delle spese processuali né una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, legge fallimentare
Norma sulla bancarotta colposa (o per negligenza) evocata dalla ricorrente per sostenere che la sua condotta fosse non dolosa; la corte di merito ha ritenuto invece sussistente bancarotta fraudolenta documentale, valutazione di merito non rivedibile in cassazione per censure generiche.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Disciplina le pene accessorie in caso di reati fallimentari (in particolare inabilitazione e incapacità a ricoprire uffici direttivi). La formulazione che fissava automaticamente la durata in 10 anni è stata dichiarata incostituzionale, pertanto la durata deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri di proporzionalità.
Corte costituzionale, sentenza n. 222/2018
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della formulazione che imponeva automaticamente la durata di dieci anni; conseguentemente la durata non può più essere fissata automaticamente sulla base della norma dichiarata incostituzionale e deve essere determinata caso per caso.
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena (proporzionalità, personalità, colpa, attenuanti e aggravanti) che devono guidare il giudice di merito nella determinazione concreta della durata delle pene accessorie dopo la dichiarazione di incostituzionalità.
art. 37 c.p.
Principio generale sulla determinazione delle pene accessorie: la Corte di legittimità ha richiamato che la durata delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata alla durata della pena principale ma stabilita secondo i criteri dell'art. 133 c.p..
Cass. sez. V, 29.1.2019, n. 5882 (rv. 274413) e Cass. Sez. U., n. 28910/2019 (rv. 276286)
Giurisprudenza della Cassazione che riconosce d'ufficio l'illegittimità delle pene accessorie determinate secondo la formulazione incostituzionale e afferma che la determinazione della durata delle pene accessorie è di competenza del giudice di merito, dovendosi attenere ai criteri dell'art. 133 c.p..
Cass. Sez. U., n. 33040/2015 (rv. 264207)
Principio sulla impossibilità di conservare una pena determinata in relazione a una cornice edittale dichiarata incostituzionale: la sanzione fondata su una disposizione nulla non può essere mantenuta e va rideterminata correttamente.
Massime di principio
- Le censure generiche e puramente fattuali in cassazione sono inammissibili: per ottenere riforme occorre una critica specifica e argomentata della motivazione della corte di merito.
- Quando una norma che fissava automaticamente la misura massima (o la durata) di una pena accessoria è stata dichiarata incostituzionale, la determinazione della durata va rimessa al giudice di merito che applica i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione annulla e rinvia per questo solo profilo.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta colposa (art. 217 l. fall.) dipende dalla valutazione del dolo nella tenuta delle scritture: contestazioni su questo punto richiedono una critica motivata alle valutazioni probatorie, non solo affermazioni generiche di negligenza.
- La Corte di legittimità non svolge nuovo giudizio di merito sui fatti: se la responsabilità è stata accertata in modo motivato dalla corte territoriale, la Cassazione può soltanto valutare profili di diritto o errori logici-giuridici specifici.
- Se il ricorrente ottiene solo un'annullamento parziale (es. sulle pene accessorie) e la condanna principale resta, la non totale soccombenza può escludere l'imposizione delle spese processuali a carico dell'imputato.
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