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Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1637/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di studio odontoiatrico, accompagnato da comunicazione di avvio del procedimento di diffida all’esercizio dell’attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studio odontoiatrico ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di rinnovo dell’autorizzazione sanitaria. L’appellante ha dedotto: la non necessità dell’autorizzazione sanitaria in ragione delle caratteristiche dell’attività e delle attrezzature impiegate; in subordine, l’obbligo di rinnovare l’autorizzazione già rilasciata nel 2011, poiché la situazione di fatto e di diritto sarebbe rimasta invariata; l’illegittimità del rilievo attribuito alle difformità edilizie accertate con un’ordinanza di demolizione e ripristino non impugnata; l’assenza di competenza o di potere del Comune di verificare la regolarità urbanistico-edilizia nell’ambito del procedimento di autorizzazione sanitaria; la consumazione del potere amministrativo per il decorso del termine di 180 giorni previsto dal regolamento; la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; nonché la violazione dei principi di buona amministrazione e di legittimo affidamento. È stata altresì riproposta la contestazione della parziale inammissibilità dichiarata dal TAR per la mancata evocazione in giudizio della Regione Veneto, relativamente agli atti regionali presupposti, e per la natura endoprocedimentale della diffida.

La decisione

L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato la parziale inammissibilità pronunciata dal TAR: la mancata notifica del ricorso alla Regione Veneto impediva di esaminare le censure rivolte contro gli atti generali regionali presupposti, dei quali era stata chiesta anche la caducazione; la comunicazione di avvio del procedimento di diffida non era immediatamente lesiva, trattandosi di atto endoprocedimentale, distinto dal diniego di rinnovo. È stata inoltre confermata l’inammissibilità della censura sulla non necessità dell’autorizzazione, sia perché tale necessità discendeva anche dagli atti regionali non sindacabili per il difetto di contraddittorio, sia perché la censura risultava contraddittoria rispetto alla condotta dello studio, che aveva chiesto l’autorizzazione e il relativo rinnovo. Nel merito, il Collegio ha affermato che il procedimento di rinnovo impone una nuova verifica della sussistenza dei requisiti, potendo l’amministrazione rilevare anche condizioni ostative preesistenti e non accertate al momento del rilascio originario; l’eventuale precedente omissione amministrativa non genera un affidamento qualificato al rinnovo. Le difformità edilizie accertate nell’ordinanza di demolizione, non impugnata, non potevano essere rimesse in discussione mediante l’impugnazione del diniego di rinnovo. Inoltre, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 2, d.lgs. 502/1992, il Comune è competente a verificare la regolarità urbanistico-edilizia della struttura prima degli ulteriori accertamenti sull’idoneità sanitaria, rimessi alla ASL; è stata quindi ritenuta legittima anche la previsione regolamentare comunale che richiede la certificazione di agibilità. Il decorso del termine di 180 giorni non consumava il potere amministrativo né rendeva illegittimo il provvedimento tardivo, lasciando eventualmente esperibile l’azione contro il silenzio-inadempimento. L’omissione del preavviso di rigetto non comportava annullabilità, poiché il diniego costituiva esercizio di potere vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. È stata confermata anche la reiezione della domanda risarcitoria. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8-ter, comma 2, d.lgs. 502/1992

    L’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie presuppone una competenza ripartita: il Comune verifica, tra l’altro, la regolarità urbanistico-edilizia della struttura; solo dopo tale verifica possono svolgersi gli ulteriori accertamenti sui requisiti sanitari rimessi alla ASL.

  • art. 2 l. 241/1990

    La scadenza del termine di conclusione del procedimento non determina la consumazione del potere amministrativo né l’illegittimità del provvedimento adottato successivamente, ferma la possibilità di agire contro il silenzio-inadempimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del provvedimento quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio procedimentale derivante dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi non conduce all’annullamento dell’atto vincolato quando l’amministrazione dimostri che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

  • art. 43, comma 3, del Regolamento per l’esercizio di strutture sanitarie e sociali del Comune di Venezia

    La diffida all’esercizio dell’attività costituisce un distinto esito procedimentale rispetto al diniego di rinnovo; la comunicazione di avvio del relativo procedimento ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente lesiva.

  • art. 10 del Regolamento regionale richiamato nel provvedimento

    Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento non è qualificato come termine produttivo di silenzio significativo o di consumazione del potere.

  • art. 8 del Regolamento per l’esercizio di strutture sanitarie e sociali del Comune di Venezia

    Gli studi odontoiatrici rientrano tra le strutture soggette ad autorizzazione sanitaria.

  • art. 9 del Regolamento per l’esercizio di strutture sanitarie e sociali del Comune di Venezia

    La previsione della certificazione di agibilità dei locali è coerente con la necessità di verificare preliminarmente la regolarità edilizia e urbanistica della struttura.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di buona fede e correttezza dell’amministrazione non impedisce il diniego del rinnovo quando, al momento della nuova verifica, permangano requisiti ostativi, anche se non rilevati in occasione del rilascio originario.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo di un’autorizzazione amministrativa l’amministrazione deve verificare nuovamente la sussistenza di tutti i requisiti richiesti; può quindi rilevare anche condizioni ostative preesistenti, non accertate al momento del rilascio originario.
  • L’errore o l’omissione dell’amministrazione nel rilascio del titolo originario non determina la consumazione del potere né fonda un affidamento qualificato al rinnovo quando i requisiti ostativi continuino a mancare.
  • Nell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie il Comune può e deve verificare preliminarmente la regolarità urbanistico-edilizia della struttura; in assenza di tale requisito non si procede agli ulteriori accertamenti sull’idoneità sanitaria.
  • Lo stato dei luoghi e gli abusi edilizi definitivamente accertati con un’ordinanza di demolizione non impugnata non possono essere rimessi in discussione mediante l’impugnazione del successivo diniego di rinnovo di un’autorizzazione amministrativa.
  • La scadenza del termine per la conclusione del procedimento, in assenza di una previsione di silenzio significativo, non consuma il potere amministrativo e non rende illegittimo il provvedimento tardivo; resta esperibile l’azione contro il silenzio-inadempimento.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia accertato che, anche in presenza della partecipazione procedimentale, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimento
RamiSanitàEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidanti

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