Cassazione Civile, Ordinanza n. 08931/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rivendica proposta da una coniuge nei confronti del fallimento del marito, con la quale ella sosteneva di essere proprietaria del 50% di alcuni immobili acquisiti all’attivo fallimentare: in particolare, un terreno acquistato dal marito dopo il matrimonio, sul quale era stato realizzato un capannone per l’esercizio dell’impresa, e, secondo la prospettazione della rivendicante, anche la casa di abitazione. In via principale la ricorrente sosteneva che i beni dovessero ricadere nella comunione legale degli acquisti; in subordine deduceva di averne acquistato la proprietà per usucapione. Il giudice delegato rigettava la rivendica; il Tribunale di Matera rigettava l’opposizione ritenendo che il terreno acquistato in costanza di matrimonio per l’esercizio dell’impresa ricadesse nella comunione de residuo e non nella comunione legale. Dopo un primo intervento di legittimità che aveva cassato il decreto per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di usucapione, il Tribunale, in sede di riassunzione, respingeva nuovamente l’opposizione affermando che, tra coniugi in costanza di matrimonio, nessun termine utile all’usucapione può decorrere in forza del combinato disposto degli artt. 1165 e 2941, n. 1, c.c. Nel ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1165 e 2941 c.c., sostenendo che l’impedimento previsto dall’art. 2941, n. 1, c.c., originariamente funzionale a evitare l’acquisto per usucapione al fine di conseguire il risultato vietato dall’art. 781 c.c., non sarebbe più applicabile venuto meno tale divieto, e che sarebbe preferibile valorizzare le posizioni individuali dei membri della famiglia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 1165 c.c. rende applicabili all’usucapione le cause di sospensione previste per la prescrizione e che, nei rapporti tra coniugi, l’art. 2941, n. 1, c.c. comporta la sospensione del termine usucapivo in costanza di matrimonio. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1165 c.c.
Rende applicabili all’usucapione le norme dettate in tema di sospensione della prescrizione, con conseguente operatività delle cause sospensive previste dall’art. 2941 c.c.
art. 2941, n. 1, c.c.
La prescrizione resta sospesa tra coniugi durante il matrimonio; la Corte ne trae la conseguenza che, in tale rapporto, non decorre il termine utile per l’usucapione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- In tema di usucapione, le cause di sospensione della prescrizione si applicano anche al possesso utile all’acquisto a titolo originario quando il rinvio dell’art. 1165 c.c. lo consenta espressamente.
- Tra coniugi, in costanza di matrimonio, opera la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c., sicché il tempo necessario per usucapire non decorre finché perdura il vincolo coniugale.
- La sopravvenuta evoluzione del regime patrimoniale familiare non elimina di per sé l’operatività della causa di sospensione prevista dalla disciplina codicistica, se la norma richiamata dall’usucapione resta vigente e applicabile.
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