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Sentenza

Sentenza del 10/02/2015 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TRUST - Equiparazione ai vincoli di destinazione - Non sussiste - Applicazione art. 2 comma 47 del d.l. n. 262/2006 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La disciplina dell'imposta di destinazione prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 non può essere estesa automaticamente ai trust sulla base del solo effetto segregativo. Il trust e il vincolo di destinazione restano istituti distinti e, in assenza di una specifica previsione normativa o di un autonomo presupposto impositivo, non è legittimo applicare al trust la disciplina fiscale prevista per i vincoli di destinazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità ai trust dell'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 per i vincoli di destinazione. La tesi contestata equiparava trust e vincoli di destinazione in ragione del comune effetto segregativo del patrimonio. La sentenza esclude tale equiparazione, rilevando differenze strutturali: il trust può avere ad oggetto anche partecipazioni societarie, mentre il vincolo ex art. 2645-ter c.c. riguarda beni mobili o immobili; il vincolo di destinazione ha una durata predeterminata, non superiore a novant'anni, mentre il trust segue la propria disciplina; inoltre, nel vincolo di destinazione il beneficiario deve essere necessariamente individuato, mentre nel trust può essere sufficiente l'indicazione di uno scopo.

Norme richiamate

  • Art. 2645-ter del codice civile

    Disciplina i vincoli di destinazione e consente la destinazione di beni immobili o mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, con limiti temporali e individuazione dei beneficiari secondo la disciplina dell'istituto.

  • Art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006

    Prevede la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di destinazione relativa ai vincoli di destinazione. La norma non può essere applicata ai trust per analogia o sulla base del solo effetto segregativo comune.

Massime di principio

  • La segregazione patrimoniale, da sola, non rende fiscalmente equivalenti istituti giuridici diversi.
  • Le norme tributarie che introducono imposte o presupposti impositivi non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste.
  • Per stabilire se una disciplina fiscale si applichi a un trust occorre verificare la concreta struttura dell'atto, l'effettivo trasferimento dei beni, l'individuazione dei beneficiari e il momento in cui si realizza un eventuale arricchimento imponibile.
  • Le differenze tra trust e vincolo di destinazione in termini di oggetto, durata e beneficiari possono impedire l'applicazione automatica al trust della disciplina prevista per il vincolo di destinazione.
  • In situazioni analoghe, l'amministrazione finanziaria deve individuare uno specifico fondamento normativo dell'imposizione, senza basarsi esclusivamente sulla funzione economica o sull'effetto segregativo dell'operazione.

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