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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33647/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (2 anni e 6 mesi con obblighi) sostenendo: 1) che i giudici di merito hanno fondato la decisione unicamente su una sentenza penale non irrevocabile e non acquisita al fascicolo della prevenzione; 2) carenza e insufficienza della motivazione circa l'attualita della pericolosita, anche alla luce del consistente intervallo temporale dei fatti (contestati fino al 2016) e della detenzione ininterrotta dal 2019

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e generici. Ha confermato che la Corte territoriale e il Tribunale avevano correttamente inquadrato Bottari nelle categorie criminologiche previste dal d.lgs. 159/2011 e fondato la prognosi di pericolosita sulle risultanze del procedimento penale (anche non irrevocabile), comprese intercettazioni e sentenze di merito acquisite. E' stato ribadito il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, che consente l'utilizzo di elementi probatori anche provenienti da procedimenti non definitivi e senza l'osservanza integrale dei criteri dell'art.192 c.p.p. Inoltre la Corte ha ritenuto che la detenzione cautelare ininterrotta dal 2019 non depone a favore della cessazione della pericolosita ma la conferma, e che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante la custodia cautelare senza eliminare la presunzione di attualita della pericolosita. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    Usato per l'inquadramento categoriale della pericolosita sociale (art.4 comma1 e art.1 comma1 letture richiamate): la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione del ricorrente alle categorie criminologiche previste per l'applicazione della sorveglianza speciale

  • art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare

    La sospensione dell'esecuzione della misura durante la custodia cautelare non esclude la valutazione dell'attualita della pericolosita; la custodia cautelare conferma piuttosto la persistenza del pericolo

  • art. 51, comma 3-bis, codice di procedura penale

    Riferimento ai reati che qualificano la pericolosita sociale; la Corte ha ritenuto sussistente la pericolosita qualificata alla luce degli accertamenti sul narcotraffico

  • art. 192, codice di procedura penale

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di prevenzione, il giudice puo valorizzare elementi indiziari anche prescindendo dai criteri rigorosi richiesti per l'indagine sulla prova indiziaria nel processo penale

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma rilevante per la riqualificazione di reati di stupefacenti citata ai fini della ricostruzione del quadro fattuale e della determinazione della pena nel procedimento penale utilizzato come elemento probatorio

  • art. 203, codice penale

    Richiamato come criterio costituzionale-orientato per la fase prognostica del procedimento di prevenzione, finalizzata a valutare le probabili future condotte lesive

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi giudicati infondati o temerari

Massime di principio

  • Il procedimento di prevenzione e autonomo rispetto al processo penale e il giudice di prevenzione puo utilizzare elementi probatori anche provenienti da procedimenti non definitivi
  • Non e' necessario che le risultanze processuali su cui si fonda la prevenzione siano contenute in sentenze irrevocabili; possono rilevare anche pronunce di merito non ancora munite di motivazione depositata
  • La valutazione dell'attualita della pericolosita deve essere riferita, di regola, all'epoca del giudizio di primo grado della prevenzione; doglianze generiche sulla distanza temporale dei fatti sono insufficienti senza specifiche allegazioni
  • La custodia cautelare in corso sospende l'esecuzione della sorveglianza speciale ma non elimina la presunzione di pericolosita attuale; anzi la detenzione cautelare puo essere considerata conferma della persistenza del rischio
  • Le critiche relative a carenze motivazionali devono essere concrete e specifiche: la mera affermazione che la motivazione e' carente o che si e' fatto affidamento su sentenze non definitive, se non dettagliata, e' inammissibile
  • In situazioni analoghe e' necessario documentare elementi concreti e aggiornati che smentiscano la prognosi di pericolosita (es. comprovato percorso di ravvedimento, elementi di reinserimento oggettivi, prova di cessazione dei fattori di rischio)

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