Regolamento (UE) 2024/1468
Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una revisione mirata della disciplina PAC per rispondere alle difficoltà operative e climatiche che colpiscono gli agricoltori. Rende più flessibili alcune norme BCAA, in particolare su copertura del suolo, rotazione/diversificazione, elementi non produttivi e deroghe temporanee, e amplia il ruolo dei regimi ecologici per compensare il mantenimento di superfici non produttive. Inoltre, riduce gli oneri amministrativi per i piccoli agricoltori esentandoli da controlli e sanzioni di condizionalità, e semplifica la procedura di modifica dei piani strategici della PAC.
Modifica i regolamenti PAC 2021/2115 e 2021/2116 per semplificare e rendere più flessibili le norme BCAA, i regimi ecologici, le modifiche dei piani strategici e alcune esenzioni da controlli e sanzioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC nell’ambito dei piani strategici finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Riguarda in particolare le norme di condizionalità (BCAA 5, 6, 7, 8 e 9), i regimi per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, le procedure di modifica dei piani strategici della PAC e i controlli/sanzioni di cui al regolamento (UE) 2021/2116. Alcune misure si applicano già all’anno di domanda 2024; l’esenzione da determinate valutazioni ex articolo 120 non si applica alle modifiche legislative che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2025.
Regolamento (UE) 2024/1468: semplificazione e flessibilità della PAC
Il regolamento interviene in modo mirato sui regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per rispondere alle difficoltà operative e finanziarie affrontate dagli agricoltori, anche a causa di eventi climatici estremi, volatilità dei prezzi e incertezze economiche. L’impostazione è quella di una semplificazione selettiva: maggiore flessibilità nelle norme di condizionalità, più spazio ai regimi ecologici e riduzione degli oneri di controllo per i piccoli agricoltori.
Ambito e finalità dell’intervento
Il regolamento si colloca nel quadro dei piani strategici della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR e incide soprattutto sui requisiti ambientali e agronomici applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari. La ratio emerge chiaramente dai considerando: adattare il quadro normativo alle difficoltà del primo anno di applicazione dei nuovi piani strategici e consentire agli Stati membri di modulare meglio l’attuazione, senza compromettere gli obiettivi ambientali della PAC.
Modifiche al regolamento (UE) 2021/2115
Definizioni e superfici ammissibili
Viene innanzitutto aggiornata la definizione di "seminativo" all’articolo 4, includendo il terreno a riposo e alcune superfici ritirate dalla produzione nell’ambito di impegni pregressi o attuali. Viene poi ridefinito l’"ettaro ammissibile", con riferimento agli elementi caratteristici del paesaggio da mantenere e alle superfici impegnate nei regimi ecologici; gli Stati membri possono inoltre ammettere altri elementi paesaggistici purché non predominanti e non ostacolanti in modo significativo l’attività agricola.
BCAA 5, 6, 7 e 9: esenzioni e deroghe
L’articolo 13 viene rafforzato sotto il profilo della flessibilità applicativa. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni specifiche per le BCAA 5, 6, 7 e 9, purché si fondino su criteri oggettivi e non discriminatori, siano territorialmente limitate e non compromettano in modo significativo gli obiettivi delle norme. In parallelo, è introdotta la possibilità di deroghe temporanee ai termini e ai periodi previsti dalle norme BCAA quando le condizioni meteorologiche rendano impossibile la conformità in un determinato anno; le deroghe devono essere circoscritte alle aree o ai soggetti interessati e limitate al tempo strettamente necessario.
Regimi ecologici e superfici non produttive
Una delle innovazioni centrali riguarda l’articolo 31: gli Stati membri devono istituire regimi ecologici che includano, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, come i terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi del paesaggio. Si tratta di regimi volontari per gli agricoltori in attività e per le associazioni di agricoltori in attività. La logica è quella di spostare parte dell’onere derivante dal mantenimento di aree non produttive dalla mera condizionalità a strumenti incentivanti.
Modifica dei piani strategici della PAC
L’articolo 119, paragrafo 7, viene modificato per consentire fino a due domande di modifica per anno civile, oltre a tre ulteriori domande nel periodo di validità del piano strategico. Si intende così rendere più gestibile il processo di revisione, evitando un eccesso di frammentazione ma garantendo agli Stati membri margini sufficienti per adattare il piano alle esigenze del FEAGA e del FEASR.
Esenzione dall’obbligo di valutazione ex articolo 120
L’articolo 120 viene integrato con una previsione di esonero dall’obbligo di valutare l’eventuale necessità di modifiche del piano strategico in caso di modifiche legislative dell’Unione che entrino in vigore dopo il 31 dicembre 2025. La norma riduce quindi il carico procedurale per la parte residua del periodo di programmazione.
Nuovo contenuto delle BCAA 6, 7 e 8
L’allegato III viene riscritto in modo sostanziale.
- La BCAA 6 riguarda la copertura minima del suolo nei periodi più sensibili ed è determinata dagli Stati membri, che possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo nelle regioni interessate.
- La BCAA 7 prevede la rotazione delle colture sui seminativi, con la possibilità per gli Stati membri di consentire, in alternativa, la diversificazione delle colture; il testo fissa requisiti minimi di diversificazione e contempla talune esenzioni, ad esempio per aziende con seminativi fino a 10 ettari.
- La BCAA 8 conserva il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il divieto di potare siepi e alberi nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli; aggiunge, inoltre, la possibilità facoltativa di misure contro le specie vegetali invasive. Scompare invece l’obbligo generalizzato di destinare una quota dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi.
Controlli e sanzioni: esenzione per i piccoli agricoltori
Sul versante del regolamento (UE) 2021/2116, gli agricoltori con azienda non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata sono esentati dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni amministrative connesse. La scelta è giustificata dal contenimento degli oneri amministrativi, considerato che tale categoria rappresenta una quota molto elevata dei beneficiari ma una quota limitata della superficie agricola totale.
Regime transitorio per il 2024
Le disposizioni transitorie consentono agli Stati membri di applicare già per l’anno di domanda 2024 le modifiche relative alle BCAA 6, 7 e 8. Per tali modifiche, l’entrata in vigore delle modifiche dei piani strategici presentate nel 2024 non richiede l’approvazione della Commissione; inoltre, gli Stati membri possono decidere che esse producano effetti giuridici prima dell’approvazione, rispettando però i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare certezza del diritto, non discriminazione e tutela del legittimo affidamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le norme che incidono sulle sanzioni per i piccoli agricoltori e sull’allegato relativo alle BCAA 6, 7 e 8 si applicano dall’anno di domanda 2024, con l’obiettivo di consentire un’applicazione immediata e di ridurre da subito gli oneri per agricoltori e amministrazioni.
Disposizioni principali
Riformulazione delle definizioni di seminativo ed ettaro ammissibile
All’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/2115 viene precisata la nozione di "seminativo", includendo il terreno tenuto a riposo e, per la durata dell’impegno, le superfici ritirate dalla produzione ai sensi dell’articolo 31 o 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e di precedenti regimi di sviluppo rurale. Viene inoltre ridefinito l’"ettaro ammissibile", includendo superfici con elementi caratteristici del paesaggio soggetti a mantenimento ai sensi della BCAA 8 e superfici impegnate o mantenute nel quadro di regimi ecologici; gli Stati membri possono ammettere altri elementi del paesaggio entro limiti fissati a livello nazionale e, per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, possono applicare coefficienti fissi di riduzione.
Esenzioni specifiche e deroghe temporanee per le BCAA 5, 6, 7 e 9
All’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri sono autorizzati a stabilire esenzioni specifiche dai requisiti delle norme BCAA 5, 6, 7 o 9, basate su criteri oggettivi e non discriminatori (ad esempio colture, tipi di suolo, metodi colturali o danni ai prati permanenti dovuti a fauna selvatica o specie invasive), purché limitate territorialmente e non idonee a compromettere in modo significativo gli obiettivi principali delle norme. È inoltre introdotto il paragrafo 2 bis, che consente deroghe temporanee ai limiti di tempo e ai periodi previsti dalle norme BCAA quando condizioni meteorologiche impediscano la conformità in un determinato anno; tali deroghe devono essere limitate ai soggetti o alle aree colpiti e applicate solo per il periodo strettamente necessario.
Nuovo sostegno dei regimi ecologici per superfici non produttive ed elementi del paesaggio
All’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 viene inserito un paragrafo 1 bis che impone agli Stati membri di istituire e sostenere regimi ecologici che comprendano, per i seminativi, pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, come i terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Tali regimi sono volontari per gli agricoltori in attività e le associazioni di agricoltori in attività.
Maggiore flessibilità nelle modifiche dei piani strategici della PAC
L’articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 è modificato elevando a due il numero massimo di domande di modifica presentabili per anno civile, con l’ulteriore possibilità di tre domande aggiuntive nel periodo di validità del piano strategico. Viene inoltre esclusa dall’ambito del paragrafo la presentazione di elementi mancanti ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 5.
Esenzione dall’obbligo di rivalutazione per modifiche legislative dopo il 31 dicembre 2025
All’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 viene previsto che il primo comma non si applichi alle modifiche degli atti legislativi elencati nell’allegato XIII che entrano in vigore dopo il 31 dicembre 2025.
Nuovo contenuto delle norme BCAA 6, 7 e 8
L’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 è riscritto: la BCAA 6 riguarda la copertura minima del suolo nei periodi più sensibili, determinata dagli Stati membri; la BCAA 7 prevede la rotazione delle colture sui seminativi, ma consente agli Stati membri di permettere il rispetto della norma anche tramite diversificazione delle colture; la BCAA 8 conserva il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il divieto di potare siepi e alberi nella stagione riproduttiva e di nidificazione, e aggiunge facoltativamente misure contro le specie vegetali invasive, eliminando l’obbligo generalizzato di destinare una percentuale dei seminativi a superfici non produttive.
Esenzione dai controlli per i piccoli agricoltori
Nel regolamento (UE) 2021/2116, l’articolo 83, paragrafo 2, è sostituito: gli agricoltori la cui azienda non supera 10 ettari di superficie agricola dichiarata sono esentati dai controlli nel sistema di condizionalità. Viene soppressa la lettera f) del paragrafo 6.
Esenzione dalle sanzioni per i piccoli agricoltori
All’articolo 84 del regolamento (UE) 2021/2116 è aggiunto un paragrafo 4 che esenta dagli importi sanzionatori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e all’articolo 85 gli agricoltori con azienda non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata.
Adeguamento delle regole di contabilizzazione delle spese FEASR
All’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 si chiarisce il trattamento delle spese e dei pagamenti nel quadro dei programmi di sviluppo rurale del regolamento (UE) n. 1305/2013, con un rinvio specifico agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per i beneficiari soggetti al sistema di controllo dell’articolo 83.
Disposizioni transitorie per l’anno di domanda 2024
Per le modifiche ai piani strategici della PAC relative alle BCAA 6, 7 o 8 presentate nel 2024, l’entrata in vigore non è subordinata all’approvazione della Commissione. Inoltre, per l’anno di domanda 2024 gli Stati membri possono far produrre effetti giuridici alle modifiche prima dell’approvazione della Commissione; per la BCAA 8 ciò è possibile solo se contestualmente istituiscono regimi ecologici per il mantenimento di superfici non produttive o per la creazione di nuovi elementi del paesaggio. In tali decisioni devono essere rispettati i principi di certezza del diritto, non discriminazione e tutela del legittimo affidamento, oltre al tempo necessario per l’adeguamento degli agricoltori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, punti 2) e 3), e l’allegato si applicano a partire dall’anno di domanda 2024. È previsto l’effetto retroattivo dell’esenzione dalle sanzioni per il 2024 per evitare oneri sproporzionati.
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