Cassazione Penale, Sentenza n. 4308/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Kasanova S.p.A. ha impugnato l'ordinanza del GIP che, su opposizione della indagata, disponeva l'archiviazione ex art. 410 c.p.p. con restituzione degli atti al PM. Il PM aveva richiesto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, relativo al presunto furto di una panca del valore di €43,90. Kasanova deduceva l'abnormità dell'ordinanza per violazione dell'art. 411, comma 1-bis c.p.p., sostenendo che, in presenza di una richiesta di archiviazione per tenuità, il GIP non poteva motivare l'archiviazione con una diversa causa (infondatezza della notitia criminis) e che così era stato violato il principio del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sia abnorme l'ordinanza del GIP che, investito di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità, proceda preliminarmente a valutare la fondatezza della notizia di reato e, se necessario, disponga l'archiviazione per infondatezza della notitia criminis. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale che attribuiscono al GIP il potere di controllo sull'intero fascicolo e la necessità di verificare prima la sussistenza del fatto tipico e poi l'eventuale particolare tenuità. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, richiamando le garanzie previste dall'art. 411, comma 1-bis c.p.p. Conseguentemente il ricorso di Kasanova è stato respinto come inammissibile; Kasanova è stata condannata alle spese di procedimento e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La norma implica che il GIP, investito di una richiesta di archiviazione fondata sulla particolare tenuità, debba preliminarmente accertare che il fatto sia effettivamente previsto dalla legge come reato; solo successivamente può valutare la particolare tenuità come causa di non punibilità
art. 411 comma 1-bis c.p.p.
Garantisce un preliminare contraddittorio cartolare sulle richieste di archiviazione per particolare tenuità: la persona offesa può prendere visione degli atti e proporre opposizione, che tutela il contraddittorio procedimentale
art. 410 c.p.p. (archiviazione)
Norma richiamata in relazione al provvedimento di archiviazione emesso dal GIP; la Corte conferma che l'archiviazione per infondatezza può rientrare tra i controlli del GIP quando valuta la richiesta per tenuità
art. 409 commi 4 e 5 c.p.p.
Richiamata nel quadro delle opzioni del GIP qualora non accetti la richiesta di archiviazione, ma qui non è stata la via seguita dal giudice che ha invece disposto l'archiviazione per infondatezza
art. 606 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'ammenda a carico del ricorrente a causa dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nell'impugnazione
Corte costituzionale, sentenza n. 88/1991
Principio di economia processuale: il processo non deve essere instaurato quando si dimostri oggettivamente superfluo, richiamato a supporto della possibilità per il GIP di evitare un processo inutile
Cass. Sez. U. n. 40984/2018 (Gianforte) e altre pronunce S.U.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che attribuisce al GIP il potere di controllo sull'intero fascicolo e la possibilità di verificare la fondatezza della notitia criminis prima di esaminare la particolare tenuità
Massime di principio
- Il GIP investito di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità deve preliminarmente verificare la fondatezza della notitia criminis; non è abnorme che l'archiviazione venga disposta per infondatezza se emerge che il fatto non integra reato
- La verifica della sussistenza del fatto tipico è presupposto logico e necessario per l'apprezzamento della 'particolare tenuità' quale causa di non punibilità
- Il contraddittorio della persona offesa è tutelato dalle formalità dell'art. 411, comma 1-bis c.p.p.; la possibilità di opposizione cartolare evita che si configuri una lesione del contraddittorio quando il GIP decide diversamente dalla richiesta del PM
- La giurisprudenza di legittimità e costituzionale sostiene il ruolo attivo e di controllo del GIP sul complesso degli atti, il che limita le censure per presunta 'abnormità' dei provvedimenti motivati a diversa causa
- Ricorsi di cassazione basati su questioni già pacificate dalla giurisprudenza rischiano l'inammissibilità e sono soggetti a condanne per spese e ammende quando emergono profili di colpa nell'impugnazione
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