Cassazione Penale, Sentenza n. 10317/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della sorveglianza speciale contestando la carenza di motivazione in ordine all'attualita della pericolosita sociale. Ha rilevato che l'ultimo elemento indiziario indicato nel provvedimento risalirebbe al 2017 (non al 2018) e che la detenzione del Marciano è ininterrotta dal 7 maggio 2018, senza che siano stati indicati elementi concreti che mostrino la persistenza della pericolosità durante la detenzione. Ha quindi dedotto che non sussistano ragioni sufficienti per ritenere attuale la pericolosità, essendo l'unico rilievo l'appartenenza pregressa al clan Belforte e in assenza di rapporti illeciti mantenuti durante la detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è consentito solo per violazione di legge, inclusi i vizi di mancanza o motivazione apparente, e non è ammesso per dedurre contraddittorietà o illogicità non tali da rendere la motivazione totalmente carente. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato specifici elementi non valutati che giustifichino l'accoglimento del ricorso e ha condiviso la valutazione della corte territoriale secondo cui non risultano prove della recisione o della riduzione dei legami del proposto con l'ambiente camorristico, neppure in costanza di detenzione. Perciò la misura è stata confermata in istruttoria e il ricorso è stato condannato alle spese processuali, nonché al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. b)
definisce il quadro per la valutazione della pericolosita sociale e la possibilita di applicare misure di prevenzione come la sorveglianza speciale in presenza di pericolosita attuale
decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
limita il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione alle sole ipotesi di violazione di legge, includendo i vizi di mancanza di motivazione e di motivazione apparente, con conseguente inammissibilita per doglianze meramente critiche della motivazione
legge n. 203 del 1991
consente l'aggravamento della qualificazione di alcuni reati come commessi con modalita mafiose; nel caso ha contribuito alla qualificazione del Marciano come appartenente a consorteria camorristica
codice di procedura penale
consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi giudicati inammissibili o manifestamente infondati; applicata nella presente sentenza per euro 3.000
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa che giustificano l'applicazione della sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione è ricevibile principalmente per violazioni di legge, inclusa la totale carenza di motivazione; doglianze di mera contraddittorieta o insufficiente logica della motivazione sono spesso inammissibili.
- Quando si contesta l'attualita della pericolosita sociale, il ricorrente deve indicare elementi concreti e non valutati che dimostrino la cessazione o la significativa riduzione dei rapporti con l'ambiente criminale, soprattutto se il soggetto è in detenzione protratta.
- La mera circostanza della detenzione non determina automaticamente la revoca della misura di prevenzione: il giudice deve valutare se durante la detenzione si siano manifestate circostanze favorevoli rilevanti o la definitiva recisione dei rapporti criminali.
- La qualificazione di appartenenza a una consorteria mafiosa o l'aggravante ex art. 7 legge 203/1991 rafforzano la valutazione di pericolosita e impongono al ricorrente onere probatorio piu forte per dimostrare la mancanza di attualita del pericolo.
- Chi propone ricorso privo di basi ben articolate e senza nuovi elementi di fatto rischia non solo l'inammissibilita ma anche la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →