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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17719/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della sua condanna per il reato di cui all'art. 612 c.p., articolando due motivi principali: 1) nullità assoluta e insanabile della sentenza di primo e secondo grado per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio (violazione dell'art. 178 e 179 c.p.p.); 2) mancanza di motivazione e violazione delle norme a garanzia del diritto di difesa, con riferimento all'errata affermazione che l'imputato avesse "ammesso l'intento" e al mancato esame della richiesta di applicazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 274/2000 (invece che dell'art. 131-bis c.p.). In memoria sono stati aggiunti due motivi nuovi: riproposizione del secondo motivo e, in subordine, eccezione di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: è stata accertata l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio; tale vizio costituisce nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p., rilevabile in ogni stato e grado del processo. Di conseguenza la sentenza di secondo grado e la sentenza di primo grado (limitatamente al capo c)) sono annullate e gli atti sono trasmessi al Giudice di pace di Cosenza per nuovo giudizio, previa regolare notifica del decreto di citazione e del decreto di fissazione della nuova udienza. Il secondo motivo è stato assorbito. Quanto al motivo nuovo di prescrizione, la Corte lo ha ritenuto infondato dopo il calcolo dei termini: pur trovandosi la fattispecie originaria al 1 ottobre 2013 e il termine massimo di prescrizione indicativamente al 1 aprile 2021, sono state conteggiate sospensioni per complessivi 388 giorni; tenuto conto di ciò il reato si prescriverà il 24 aprile 2022, quindi non estinto al momento della decisione. Sentenza annulla senza rinvio quella impugnata e quella di primo grado; dispone la trasmissione degli atti per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma incriminatrice del fatto-reato per cui l'imputato è stato condannato; contestata nel merito nelle sentenze di merito ma non oggetto di annullamento per ragioni di carenza di notifica.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Il vizio derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione rientra tra le nullità assolute previste, rilevabili in ogni stato e grado del processo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Tale nullità è insanabile, anche se l'imputato abbia avuto conoscenza del processo in altro modo; comporta annullamento degli atti successivi.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per inquadrare la censura sulla sentenza di appello (vizio di diritto). La Corte ha comunque accettato la rilevabilità d'ufficio della nullità invocata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato in discussione dalle parti; la Corte osserva che l'art. 131-bis non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, e il Tribunale non poteva sostituirlo alla norma specificamente richiesta (art. 34 d.lgs. n. 274/2000). Tuttavia la questione è stata assorbita dall'annullamento per nullità formale.

  • art. 34 d.lgs. n. 274/2000

    Norma invocata in appello dal ricorrente; il Tribunale avrebbe dovuto valutare la sua applicabilità ma la Corte rileva che la mancata risposta è stata assorbita dall'esito favorevole al ricorrente per la nullità formale.

Massime di principio

  • L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio costituisce una nullità assoluta e insanabile (artt. 178 e 179 c.p.p.) che può essere rilevata in ogni stato e grado del processo e determina l'annullamento degli atti successivi, con rinvio per nuovo giudizio.
  • La conoscenza 'aliunde' del processo da parte dell'imputato non sanifica una nullità assoluta derivante dalla mancata notifica degli atti introduttivi: il vizio rimane rilevabile e insanabile.
  • La mancata eccezione del vizio in appello non preclude la sua deduzione successiva quando si tratti di nullità assolute; tali nullità sono rilevabili d'ufficio.
  • Se una nullità formale rilevante viene accolta, altre censure (es. carenze di motivazione o questioni applicative di norme alternative) possono risultare assorbite e quindi non essere decise nel merito.
  • Per l'eccezione di prescrizione è necessario un calcolo preciso del termine prescrizionale tenendo conto delle sospensioni (astensioni degli avvocati, rinvii per impedimento, richieste difensive, ecc.): non è sufficiente un'affermazione generica dell'estinzione senza verifiche temporali documentate.

Testo integrale

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